Cassation court dismisses tax agency appeal for omitting to rule on litigation costs in tax judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of Fausto Zannetti successfully appealed the First Instance Tax Court's decision for failing to adjudicate litigation costs. The court found this omission a substantive procedural defect requiring a ruling on accepted or rejected claims. Consequently, the Cassation Court quashed the lower judgment and ordered the tax agency to pay the heirs' legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The failure of a court to rule on a litigant's request for costs constitutes a substantive procedural defect (error in procedendo) that warrants cassation.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23894/2024 R.G. proposto da: ZAGARIA FRANCA, ZANNETTI FEDERICA, ZANNETTI FRANCESCA, ZANNETTI DANIELE, in qualità di eredi di ZANNETTI FAUSTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Luciano Manara n. 47, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Borghesi, che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Francesco Vergerio di Cesana - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI ROMA n.10725/2024, depositata il 26/8/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 29226/23, la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da Fausto Zannetti, ha cassato con rinvio la sentenza n. 11873/21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 546/92, in relazione al capo sulla compensazione delle spese dei giudizi di ottemperanza definiti dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale, l’uno con sentenza n. 18267/18 e l’altro, in sede di rinvio, con sentenza n. 11873/21.
Riassunta la causa ex art. 392 cod. proc. civ. da Fausto Zannetti davanti al giudice di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10725/2024, depositata il 26/8/2024, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dei due giudizi di ottemperanza e del giudizio di legittimità conclusosi con l’antescritta sentenza. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Franca Zaccaria, Federica Zannetti, Francesca Zannetti e Daniele Zannetti, tutti in qualità di eredi di Fausto Zannetti, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, si censurano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, degli artt.91 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria omesso di liquidare le spese del giudizio promosso innanzi a sé (n.r.g. 6911/24).
2. Il motivo è fondato. La mancata statuizione sulle spese del giudizio dà luogo ad una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, con la conseguenza che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio costituisce vizio di omessa pronuncia da farsi valere con i mezzi d’impugnazione (in questi termini, Cass., Sez.
U, 19137/2023; 9785/2022; 4012/2013; 13513/2005; 2869/1995; 12297/1993). In particolare, il vizio di omessa pronuncia è deducibile in Cassazione attraverso la prospettazione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art.112 c.p.c. (v. per tutte, Cass. 23649/2023; 13590/2021; 6835/2017). La censura va, quindi, alla luce di tali principi, accolta, avendo la CGT di Roma omesso di liquidare le spese del giudizio innanzi a sé promosso.
3. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (analogamente, Cass. 856/2025), disponendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate, soccombente nel giudizio di rinvio n.r.g. 6911/24, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di quel giudizio, oltre che del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo (in relazione allo scaglione fino a euro 1.100,00, entro il quale è compreso il valore del giudizio di ottemperanza). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Franca Zaccaria, Federica Zannetti, Francesca Zannetti e Daniele Zannetti, in qualità di eredi di Fausto Zannetti, delle spese del giudizio di rinvio promosso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (n.r.g. 6911/24), che liquida in euro 300,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensoriantistatari.
Condanna, altresì, l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Franca Zaccaria, Federica Zannetti, Francesca Zannetti e Daniele Zannetti, nella predetta qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso spese generali ed accessori di legge,da distrarsi in favore dei difensor i antistatari. Così deciso in Roma, nella camera d