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Ordinanza — n. 34117/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, overturning tax authority's expense compensation due to flawed formal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the taxpayer's cassation appeal, quashing the lower tribunal's decision regarding the compensation of litigation costs. The taxpayer argued that the lower court's justification for offsetting expenses was illogical and merely a generic reference to the case's formal nature. The court ruled that such vague reasoning fails to meet the strict requirements for extraordinary expense compensation, establishing that generic formulas cannot substitute specific factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The compensation of litigation expenses requires explicit motivation of specific, non-illogical extraordinary reasons; generic references to the formal nature of the case or the parties' absence do not constitute valid justification.

Parole chiave

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tax expense compensation extraordinary reasons requirement violation of law formal nature of case litigation costs allocation cassation review standard tax procedural law detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 1 d.lgs. n. 546/1992
civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt.
Art. 91-92 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. L., ord. n. 14036 del 21/05/2024
Cass., Sez. 5, 22605/2025
156/2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, incorrendo in caso contrario in un vizio di violazione di legge (Cass., Sez. 5, 22605/2025; 9312/2024; 2206/2019).
Cass., 9312/2024
Cass., 2206/2019
Cass. 31861/2024
Court declares prior order non-existent and allows revocation appeal regarding litigation costs allocation.
Cass. 24824/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17410/2022 R.G. proposto da: PROSPERI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Procaccini e Giovanni Attingenti - ricorrente - contro SO.G.E.T. -SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI s.p.a., COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - intimati - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n.224/2022, depositata il 3/1/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 224/2022, depositata il 3/1/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell'appello del contribuente Daniele Prosperi, ha accolto integralmente il ricorso da quest’ultimo presentato avverso l'intimazione di pagamento relativa al tributo TARSU per gli anni 2008-2013, per difetto di notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all’atto, e ha compensato le spese del grado, ravvisando sussistenti “straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda di causa, segnatamente per la natura eminentemente formale della questione decisa”.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prosperi, affidandolo ad un unico motivo, mentre la SO.G.E.T. - SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI s.p.a. è rimasta intimata. Il ricorrente ha infine depositato memoria in relazione all’adunanza in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, si censura il capo sulle spese del giudizio di appello, per violazione e falsa applicazione dell’ art.111, comma 6, Cost., degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, cod. proc. civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91-92 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deducendo, per un verso, l'illogicità e l’erroneità della motivazione della disposta compensazione delle spese del grado di appello, per non essere l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto impositivo definibili alla stregua di questioni formali, e, per altro verso, la natura apparente della motivazione, fondata su una mera clausola di stile, generica e priva di reale consistenza, in quanto correlata alla natura della controversia.

2. Il motivo è manifestamente fondato, non ricorrendo le condizioni giustificative per disporre legittimamente la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992. In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Sez. L., ord. n. 14036 del 21/05/2024). Anche con specifico riguardo al processo tributario, questa Corte ha ripetutamente affermato che la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall' art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 156/2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, incorrendo in caso contrario in un vizio di violazione di legge (Cass., Sez. 5, 22605/2025; 9312/2024; 2206/2019).

Nel caso di specie, l'unica motivazione addotta dal giudice di merito a fondamento della compensazione delle spese del grado di appello è costituita dalla “natura eminentemente formale della questione”. Ebbene, il motivo risulta irragionevole e contrario al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, secondo il quale non rilevano in alcun modo - quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese - “né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata”, “visto che per far valere il suo diritto la parte - poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità”(Cass. 31861/2024).

Inoltre, le gravi ed eccezionali ragioni che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 24824/2019). Ne discende che, ricorrendo il dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso è fondato, assorbito il profilo relativo alla motivazione apparente.

3. La pronuncia impugnata va, quindi, cassata limitatamente al capo relativo alle spese del grado di appello, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, attenendosi al su enunciato principio di diritto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa , anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Cos̀ deciso in Roma, ne