Cassation court allows tax authority's appeal, ruling that unchallenged prior tax warrant bars later notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a second-instance judgment that had dismissed the taxpayer's claim based on alleged improper notification. The authority argued that a prior tax warrant, which contained all necessary elements and was never challenged, became definitive, thereby precluding any subsequent contestation of the tax debt. The court agreed, holding that defects in the notification of the subsequent warrant must be raised against the earlier, unchallenged warrant to avoid consolidating the tax credit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.: When a prior tax warrant is duly notified and remains unchallenged, defects in the notification of a subsequent warrant cannot be raised against the latter, as the tax credit consolidates upon the failure to impugn the initial act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7321/2023 proposto da: COMUNE DI ISCHIA (C.F.: 00643280639), in persona del Sindaco in carica e pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e in via disgiunta, come da procura speciale in atti, dall’Avv. Mario Lucci (C.F. LCCMRA54H07F839A) e dall’Avv. Luigi Imperlino (C.F. MPRLGU55P20A783N); -ricorrente - contro CAVA FRANCESCO GABRIELE ANTONIO (C.F.: CVAFNC51H26G400O), rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Bernardo (C.F.:BRNCMN52H27E329Z); - c ontroricorrente - e nei confronti di AREA S.R.L.
Unipersonale, ( C.F. 02971560046 ) , con sede in Mondovì (Cn) alla Via Torino, n. 10/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata – - avverso la sentenza n. 6182/2022 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sez. 7, in data 20/9/2022; - udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 57/2/21 del 21.3.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso proposto da Cava Francesco Gabriele Antonio avverso un’ingiunzione di pagamento relativa alla TARES per l’annualità 2013, notificata il 5.12.2019 per l’importo di €. 16.347,05.
2. Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida, accoglieva il gravame con sentenza n. 6182-07-2022, affermando che l’ente impositore non aveva dimostrato l’avvenuta rituale notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata intimazione, ma solo quella della successiva ingiunzione di pagamento; rilevava la Corte, inoltre, che anche l’atto notificato in data 27.2.2018, precedentemente a quello oggetto del giudizio, cui aveva fatto riferimento parte appellata nelle memorie difensive, era in realtà un’ingiunzione di pagamento.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ischia sulla base di un unico motivo. Cava Francesco Gabriele Antonio ha resistito con controricorso. Area S.r.l. unipersonale è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non aver la Corte di giustizia tributaria considerato che l’impugnata ingiunzione era stata preceduta da altra ingiunzione, recante il n. 595/2018 e notificata il 16.3.2018, contenente tutti gli elementi utili all’individuazione e comprensione della pretesa impositiva, mai opposta e divenuta definitiva.
Ne conseguiva l’onere, a carico del contribuente, dell’impugnazione tempestiva di tale atto precedente, al fine di ottenerne l’annullamento. In difetto di tale impugnativa, argomenta il Comune di Ischia, ogni successiva contestazione in ordine alla pretesa tributaria doveva ritenersi, pertanto, definitivamente preclusa. L’Ente sostiene, inoltre, di aver notificato l’avviso di accertamento n. 95/2014 in data 29.01.2015 e che l’impugnata ingiunzione è un atto meramente reiterativo della pretesa impositiva, divenuta definitiva e basata sulla precedente ingiunzione.
Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non autosufficiente ed altresì recante la proposizione, cumulativa e confusa, di plurimi motivi.
2. Preliminarmente vanno disattese entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dal controricorrente. Quanto alla prima, va osservato che il vizio di violazione di legge può essere desunto dallo stesso contenuto della sentenza gravata, che annulla l’ingiunzione fiscale per omessa notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che risultava notificata una precedente ingiunzione fiscale. L’omessa allegazione dell’avviso di accertamento n. 95/2014 e della precedente ingiunzione fiscale e la mancata loro riproduzione in ricorso devono pertanto considerarsi di nessuna rilevanza. Avuto poi riguardo all’eccezione riferita alla formulazione di plurimi motivi, proposti in modo confuso e cumulativamente, va rilevato che il motivo di ricorso, che coniuga violazione di legge ed omessa considerazione di un fatto decisivo, consente comunque di comprendere con chiarezza le censure prospettate, tutte riconducibili al vizio di violazione di legge.
3. Il motivo di ricorso è fondato. 3.1. L’art. 19, III comma, D. Lgs. n. 546/1992 dispone che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. 3.2. Nella fattispecie, il giudice del gravame ha rilevato la notificazione di una precedente ingiunzione di pagamento, ritualmente eseguita in data 27.2.2018, relativamente alla medesima annualità del tributo. 3.3.
Come rilevato dalla Corte, l’ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v.Cass., 13 luglio 2023 n. 20148; Cass., 24 giugno 2021, n. 18104;Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592). Si è, in particolare, osservato che dopo una stagione legislativa che, in sintesi, aveva privilegiato lo strumento del ruolo (v. ilD.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67e art. 130, comma 2), la riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale è stata (in qualche modo) rivitalizzata dal legislatore (v., già, ilD.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52,comma 6 nonché i successivi correttivi di cui alD.L. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008 , art. 36, comma 2, ed alD.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011 , art. 7, comma 2, lett. gg-quater e gg-septies, n.
3) che, in termini generali, ha reso facoltativa la riscossione a mezzo di ruolo (D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17,comma 2) e che è intervenuto (implementandole) sulle stesse modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale (v. laL. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 158 e ss.); ingiunzione che, così, è divenuto mezzo di elezione delle procedure di riscossione quanto ai tributi locali. . In quanto strumento di riscossione alternativo al ruolo, l’ingiunzione fiscale è un atto autonomamente impugnabile avverso il quale andavano fatti valere vizi propri e, in caso di mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili, anche vizi riferibili a questi ultimi. 3.4.
Nel caso all’attenzione, la Corte di giustizia di secondo grado ha dato atto della precedente notificazione di altra ingiunzione fiscale, non impugnata. In applicazione del terzo comma dell’art. 19 cit. e dei principi richiamati, quand’anche l’avviso di accertamento non fosse stato notificato, il vizio di omessa notifica andava prospettato mediante impugnazione dell’atto consequenziale, vale a dire la citata prima ingiunzione fiscale, quale motivo di nullità della stessa. Ciò non è accaduto, posto che lo stesso Giudice del gravame rileva che risulta impugnata la seconda ingiunzione fiscale.
Dalla omessa impugnazione in questione consegue, non potendo il predetto vizio più prospettarsi avverso la successiva ingiunzione fiscale, il consolidamento del credito posto in riscossione (Cass. SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., proprio in tema di ingiunzione fiscale, Cass., 25 maggio 2007, n. 12263). In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle questioni e delle censure di merito considerate assorbite dalla decisione.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia t