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Ordinanza — n. 34095/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal by validating postal receipt stamp as proof of timely filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34095/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court's dismissal, ruling that the appeal was timely filed. The agency argued that a postal receipt stamp on a cumulative list proved delivery on January 15, 2018, well before the deadline. The court rejected the lower court's finding of inadmissibility, establishing that such stamps carry privileged evidentiary value equivalent to individual delivery receipts.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992; Art. 22 D.lgs. 546/1992; Art. 156 c.p.c.: A postal receipt stamp on a cumulative list constitutes privileged evidence of delivery date and cannot be grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal receipt stamp evidence cumulative list validity timely filing requirement privileged evidence rule arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art.
Art. 22 D.lgs. 546/1992
546/1992, in combinato disposto con l’art. 22 D.lgs.
Art. 156 c.p.c.
546/1992, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 22 D.lgs. n. 546/1992
546/1992, in combinato disposto con l’art. 22 D.lgs. n. 546/1992, e dell’art.
art. 156 c.p
546/1992, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/10/2021, n. 29784
Cass. 16/06/2021, n. 16997
Cass. 03/12/2024, n. 30945
Al contrario, l'assenza del timbro postale sulla distinta la rende un mero atto di parte, inidoneo a provare la data di spedizione (Cass. 03/12/2024, n. 30945).
Cass. 13452/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11963/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro NAPOLITANO AURELIO –intimato – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14.

–intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2862/2020 depositata in data 2 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Cart. Pag. IRPEF 2006 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza iscriveva a ruolo le somme dovute dal sig. Aurelio Napolitano per l’anno di imposta 2006, a seguito dell’avviso di accertamento n. TDLM00303A, emesso dall’Ufficio Territoriale di Paola in data 21.10.2011 e notificato al contribuente con raccomandata spedita il medesimo giorno.

Data l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al contribuente la cartella 034201300140757, con cui richiedeva il pagamento, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 602/1973, delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sopratasse accertati.

2. Avverso la cartella di pagamento e i relativi atti prodromici, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Cosenza; la Direzione Provinciale di Cosenza e l’Agente della Riscossione non si costituivano in giudizio.

3. La C.t.p. di Cosenza, con sentenza n. 3561/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale di nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta da regolare notifica dell’avviso di accertamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Calabria; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

5. La C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 2862/2020, depositata in data 2 novembre 2020, rigettava l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso la detta sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 22 D.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto inidonea a provare la tempestiva presentazione dell’atto di appello per la notifica la documentazione prodotta dall’Ufficio e, perciò, ritenuto che il deposito dell’avviso di accertamento non possa tener luogo della ricevuta di spedizione e che la distinta delle Poste fosse inidonea a certificare il tempestivo deposito dell’atto di appello presso l’ufficio postale.

1. Il ricorso è fondato. La questione centrale della controversia attiene alla prova della tempestiva proposizione dell'appello nel processo tributario, qualora la notifica avvenga a mezzo del servizio postale. La C.t.r. ha dichiarato l'inammissibilità del gravame dell'Ufficio per non aver ritenuto assolto l'onere probatorio circa la data di spedizione dell'atto, ritenendo inidonea a tal fine la distinta delle raccomandate prodotta dall'appellante. Tale decisione si pone in contrasto con i principi consolidati espressi da questa Corte Suprema.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, hanno chiarito le modalità con cui l'appellante può assolvere all'onere di provare la tempestività della notifica postale del gravame ai fini della rituale costituzione in giudizio; sebbene la prova principe sia la ricevuta di spedizione, è stato ammesso che l'avviso di ricevimento possa assurgere a prova equipollente, a condizione che la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. 2.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la prova della data di spedizione può essere fornita anche mediante la produzione della distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, qualora questa rechi il timbro datario dell'ufficio postale stesso e si è stabilito che per la notifica postale dell'appello tributario ex artt. 20 e 53 d.lgs. 546/1992, la data dì presentazione delle raccomandate risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall'Avvocatura generale dello Stato è da ritenersi certa, non potendo questa modalità di inoltro essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità del gravame, anche in ragione della nozione ristretta che deve assumersi per le inammissibilità processuali" (Cass. 25/10/2021, n. 29784) Questo principio, applicabile anche all'Agenzia delle Entrate, si fonda sulla considerazione che il timbro postale apposto sulla distinta cumulativa attesta in modo certo la data di consegna degli atti all'operatore postale per l'inoltro, assumendo così valore probatorio equipollente alla singola ricevuta di spedizione (Cass. 16/06/2021, n. 16997).

La veridicità di tale attestazione è presidiata penalmente, in quanto l'apposizione del timbro a calendario da parte dell'agente postale costituisce attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni. La giurisprudenza ha altresì precisato che la mancanza di una sottoscrizione dell'impiegato postale in calce al timbro non inficia la capacità dimostrativa del documento, né la presenza della dicitura "accettate" è necessaria per attribuire al timbro il significato di attestazione dell'avvenuta consegna in quella data.

Al contrario, l'assenza del timbro postale sulla distinta la rende un mero atto di parte, inidoneo a provare la data di spedizione (Cass. 03/12/2024, n. 30945). 2.3. Nel caso di specie, la C.t.r. ha errato nel qualificare la distinta prodotta dall'Ufficio come un "semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle Entrate", omettendo di valutare l'elemento decisivo che ne determinava l'efficacia probatoria: il timbro dell'ufficio postale con data "15.01.18". Tale timbro, conformemente all'orientamento di questa Corte, era idoneo a certificare con fede privilegiata che l'atto di appello era stato consegnato per la notifica in data 15 gennaio 2018, e dunque tempestivamente rispetto al termine ultimo del 16 gennaio 2018. 2.4.

Parimenti, risulta tempestiva la costituzione in giudizio dell'Ufficio. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 13452/2017, hanno stabilito che il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario ed, essendo l'appello stato ricevuto dal contribuente e dal suo difensore in date 17 e 18 gennaio 2018, la costituzione in giudizio, avvenuta in data 7 febbraio 2018, è da considerarsi rituale. 2.5. Conseguentemente, l'appello dell'Ufficio doveva essere ritenuto ammissibile. 2.6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda