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Ordinanza — n. 34079/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection court ruling on procedural nullity and prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34079/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against the Second Instance Tax Court's decision to dismiss her administrative detention notice appeal. The taxpayer argued for procedural nullity due to improper legal representation and claimed the tax debt was prescribed, while also invoking the ne bis in idem principle and seeking aggravated liability damages. The court found these arguments inadmissible because the statute of limitations had not expired, the ne bis in idem rule applies only to tax assessment not collection, and the liability claim was absorbed by the negative outcome on other grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 9-bis L. 212/2000; Art. 96 c.p.c.: The court rejects procedural nullity claims based on defective representation when no specific deliberation exists and dismisses prescription defenses if the limitation period remains unexpired, while noting that the ne bis in idem principle does not bar collection actions initiated after assessment.

Parole chiave

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procedural nullity statute of limitations ne bis in idem tax collection aggravated liability administrative detention Second Instance Tax Court imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Sotto altro profilo, si tratta invece di questione oggetto di orientamento consolidato di questa Corte, avverso il quale non vengono prospettate opzioni ermeneutiche alternative, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
Art. 9-bis L. 212/2000
In ogni caso, è dirimente la considerazione che l’invocato art. 9-bis L. 212/2000 - il quale dispone che “1.
Art. 96 c.p.c.
Parte ricorrente invoca la responsabilità aggravata dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e richiede il risarcimento del danno morale subito dalla contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 360 bis c.p
Sotto altro profilo, si tratta invece di questione oggetto di orientamento consolidato di questa Corte, avverso il quale non vengono prospettate opzioni ermeneutiche alternative, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
art. 96 c.p
Parte ricorrente invoca la responsabilità aggravata dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e richiede il risarcimento del danno morale subito dalla contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3855/2025 R.G. proposto da PARISELLI PATRIZIA, con l’avvocato PUCCIO FRANCESCO ANTONIO (PCCFNC58S02B085U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del LAZIO n.5173/2024 depositata il 06/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Agenziadelle Entrate Riscossione ha notificato il 12/10/2019 un preavviso di fermo amministrativo n.09780201900105885000 dell’importo di € 367,95 per mancato pagamento della cartella n.09720170235083121000, bollo 2015.

2. La contribuente ha proposto impugnazione e la CTP, con sentenza n.10552/2020 depositata il 16/12/2020, lo ha rigettato.

3. La contribuente ha quindi interposto appello.

4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato anche l’appello.In particolare, la Corte ha respinto i tre principali motivi di doglianza: la presunta nullità della sentenza per mancata pronuncia sul difetto di proporzionalità, l’eccezione di prescrizione del tributo e la mancata prova della natura strumentale del veicolo. Sono state inoltre rigettate le eccezioni sulla costituzione in giudizio dell’ADER con avvocato del libero foro e sulla violazione delprincipio del ne bis in idem.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi.

6. L’intimata non ha depositato controricorso.

7. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge processuale nonché la nullit à della sentenza ex art.112 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cpc, poiché la CGT di II° g rado del Lazio, ha rigettato l’appello sulla base di questioni ed eccezioni rilevabili di ufficio, nonché violazione delle regole del giusto processo. 1.1. Il primo motivo di ricorso si basa, nello specifico, sull’asserita nullità della sentenza per error in procedendo , con particolare riferimento alla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER).

Il ricorrente sostiene che l’AdER avrebbe dovuto farsi rappresentare dai propri dipendenti o dall’Avvocatura Generale dello Stato, mentre l’avvalimento di avvocati del libero foro è ammesso solo in via residuale e con specifica deliberazione motivata, mancante nel caso concreto. La delega conferita all’avvocato esterno risultava incompleta e priva di autorizzazioni essenziali, determinando la nullità del mandato difensivo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Inoltre, il ricorso solleva l’eccezione di nullità della sentenza per mancata valutazione della proporzionalità tra la somma richiesta e il valore del veicolo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione. 1.2.

La doglianza è inammissibile. 1.3. Parte ricorrente ha, da un lato,introdotto nuove questioni di merito sulla nullità procura, che non erano state prospettate nei precedenti gradi di giudizio. Sotto altro profilo, si tratta invece di questione oggetto di orientamento consolidato di questa Corte, avverso il quale non vengono prospettate opzioni ermeneutiche alternative, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Come anche di recente ribadito(Cass. 17/11/2025, n. 30352), va infatti affermato che “3. La giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che ADER può scegliere liberamente tra Avvocatura dello Stato e avvocati esterni, specialmente quando l’Avvocatura non è disponibile o nelle cause non riservate: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. 19/11/2019, n. 30008 (Rv. 656068 - 01)). 3.

1. In sostanza, le Sezioni Unite hanno confermato che il sistema di rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente (come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) prevede la possibilità per l’Avvocatura erariale di assumere la difesa anche nei casi non convenzionalmente previsti, oltre alla facoltà di avvalersi di dipendenti delegati nei giudizi davanti a giudici di pace e tribunali. In particolare, è riconosciuta la rappresentanza e difesa davanti alle Commissioni tributarie, in base all’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che non esclude l’utilizzo di avvocati esterni, come confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 17936/2004; n. 22804/2006; n. 27035/2005; n. 2302/2005; ord. n. 25625/2018)”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di diritto exart. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2934 e 2946 c . c . , d . l gs. n.546/92. 2.1. Il ricorrente sostiene che il credito tributario si era già estinto per prescrizione triennale, prevista per il bollo auto, e che la notifica del preavviso di fermo non ha effetto di conversione in prescrizione decennale. Evidenzia altresì che atti amministrativi come cartelle esattoriali o avvisi di accertamento non costituiscono titoli giudiziali e quindi non interrompono la prescrizione breve, mentre la mancata opposizione della cartella non impedisce di far valere successivamente l’estinzione del credito. 2.2.

Il secondo motivo non può essere accolto. 2.3. Deve invero rilevarsi che , per l’annualità del 2015 , non risultano decorsi i tre annial momento della notifica della cartella ( in data 7/6/2018), così come non risultano decorsi neanche da tale notifica al momento del preavviso di fermo (nel successivo anno 2019). 2.4. La censura va quindi rigettata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di diritto ex art. 360 cpc, comma 1, n.3, in relazione al principio del divieto del “ne bis in idem”. 3.1. La pretesa tributaria (bollo auto 2015) sarebbe stata duplicata attraverso atti successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, in violazione del principio del ne bis in idem, che vieta di esigere due volte lo stesso tributo sullo stesso presupposto, con violazione anche del principio di proporzionalità nel procedimento tributario.

Inoltre, viene contestata la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe esaminato le argomentazioni difensive del contribuente, limitandosi a riportare le ragioni dell’ufficio erariale. 3.1. Anche il motivo non può essere accolto. 3.2. In primo luogo va rilevato che la CGT ha ritenuto la circostanza della pendenza di altri giudizi non provata. In ogni caso, è dirimente la considerazione che l’invocato art. 9-bis L. 212/2000 - il quale dispone che “1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e fermal'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente hadiritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azioneaccertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogniperiodo d'imposta” - si riferisce all’accerta mento (mentre nella fattispecie si verte in ambito riscossivo) e, comunque, opera a decorrere solo dal 18/1/2024. 3.3.

La censura va dunque rigettata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di diritto ex art.360 c.p.c, comma 1, n.5). 4.1. Parte ricorrente invoca la responsabilità aggravata dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e richiede il risarcimento del danno morale subito dalla contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Si sostiene che la pretesa tributaria, ritenuta inesistente, abbia determinato un comportamento negligente e temerario dell’ADER, configurando responsabilità civile anche per la fase amministrativa che ha originato il contenzioso. Viene inoltre evidenziata la responsabilità dei funzionari per atti posti in essere nell’esercizio dei poteri pubblicistici dell’ADER. 4.2. La censura è assorbita dall’esito negativo dei precedenti motivi.

5. In conclusione, l’intero ricorso va rigettato.

6. Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’intimataAgenzia.

7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,