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Ordinanza — n. 34077/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission for failing to cite specific grounds from original complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34077/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal by the tax authority against the Regional Tax Commission's decision to reject the municipality's appeal. The municipality had reiterated its original arguments regarding the tax assessment in the appeal, which the Regional Commission incorrectly treated as a mere repetition without new justification. The court ruled that taxpayers may reiterate their original grounds in appeals, and the lower court violated this principle by rejecting the appeal without addressing the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992; In tax litigation, the repetition of original appeal grounds in the appeal stage is legitimate and does not violate the specificity requirement if the original complaint contains the necessary logical and legal basis for the criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal specificity reiteration of grounds tax commission decision cassation review procedural admissibility opposizione al precetto esecutivo priorità del credito fiscale inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 370, comma 1, Codice di procedura civile

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30525/18
Cass. n. 1030/24
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3865 del Ruolo Generale dell’anno 2018, proposto COMUNE DI FRANCICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Sorace, come in atti domiciliato, RICORRENTE CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA SUD S.P.A., agente della riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA REGIONE CALABRIA-SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AREA DI CATANZARO E CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA REGIONE CALABRIA-SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, PROVINCE DI VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA,in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2380/17 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pubblicata in data 31 luglio 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza numero 2380/17, pubblicata in data 31 luglio 2017, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile, “per mancata specificazione dei motivi”, l’appello proposto dal Comune di Francica avverso la sentenza numero 1713/16, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 13976201500000926000, inerente al mancato pagamento di tributi di varia natura per l’importo complessivo di euro 88.404,84, nonché le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli in esse incorporati.

2. Il Comune di Francica proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed insistendo nelle sue argomentazioni e richieste con memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile.

4. La causa, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il Comune di Francica, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, stigmatizza l’operato della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale aveva reputato inammissibile l’appello, nonostante contenesse i motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado, attraverso l’indicazione - per separati paragrafi e sottoparagrafi- delle ragioni di dissenso rispetto ai passaggi motivazionali posti a fondamento dei capi oggetto di censura, nonché le modifiche da apportare per rendere la decisione conforme alle norme di diritto violate o falsamente applicate.

3. Il motivo è fondato. 3.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza deimotivi specifici di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con i dettami dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, trattandosi di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi consentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr.

Cass. n. 15519/20). Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardata dell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, a supporto del gravame, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che assolve all’onere di censurare specificamente la pronuncia gravata, imposto dal suddetto articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio tributario, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr.

Cass.n. 30525/18). Ed, infatti, in materia di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente o della legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali sia fondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tutto legittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità enucleabile dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992-laddove investa la decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco - anche per implicito - i motivi di censura avverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico - giuridico che le sorregge (cfr.

Cass. n. 1030/24). 3.2. Nel caso di specie, il Comune di Francica, con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha illustrato, con dovizia di argomentazioni ed acribia rappresentativa, le molteplici ragioni di dissenso articolate con riferimento all’operato dell’autorità giudiziaria adita in prime cure, riportate nel ricorso per cassazione e specificamente richiamate, in relazione alle pagine dell’atto di gravame in cui erano state enunciate, mettendo in evidenza l’erroneità e l’ingiustizia che - a suo dire - caratterizzavano la decisione, criticandone la ricostruzione, fattuale e giuridica, e le conclusioni alle quali la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia era pervenuta.

Ed, al cospetto di doglianze di tal fatta, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria non poteva limitarsi -come ha fatto, violando i principi giuridici precedentemente evocati- a sostenere che consistevano -le suddette doglianze- in una mera reiterazione di quelle già formulate nel corso del giudizio di primo grado - senza, peraltro, nemmeno giustificare le proprie asserzioni, attraverso una seria e circostanziata giustapposizione dell’atto di gravame alle difese approntate dall’Ente comunale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia- ad onta dell’impianto critico imbastito avverso la sentenza impugnata, del quale non si è fatta carico, ed al percorso logico-valutativo che la sorregge e ad onta della possibilità -anch’essa mentovata in precedenza- di reiterazione, da parte del contribuente, delle proprie argomentazioni in grado di appello.

4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principi testé menzionati, e provveda, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; 2)rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, affinché, tenendo conto dei pr