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Ordinanza — n. 34072/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to invalid service of process, ordering retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court's dismissal of a taxpayer's claim, finding the second-instance judgment inadmissible. The lower court incorrectly ruled the appeal invalid because the agency failed to serve the document at the taxpayer's elected lawyer's office. The court held that in tax proceedings, personal service to the taxpayer supersedes the requirement to serve at the elected domicile, rendering the appeal valid despite the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992; Art. 291 c.p.c.: In tax proceedings, personal service of an appeal to the taxpayer prevails over service at the elected domicile, invalidating a dismissal based on the latter omission and necessitating a retrial.

Parole chiave

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tax appeal service personal service rule elected domicile invalidity tax procedural law retrial order nullity of notification d.lgs 546/1992 ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992
Secondo il giudice d’appello, poiché: -ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs.
Art. 49, comma 2, d.lgs. 546/1992
546/92, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio; -il generale richiamo di cui all’art. 49, comma 2, dello stesso d.
Art. 330, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
lgs, vale anche in relazione all’art. 330, comma 1, secondo periodo, c.p.c., che richiama l’art.
Art. 170 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
8426 del 31/3/2017, ma il principio ivi indicato sia stato erroneamente applicato in quanto, in quel caso, l’insegnamento prevedeva espressamente la necessaria rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.
Art. 138 c.p.c.
(ex art. 138 c.p.c.) o anche per il tramite del servizio postale (cioè è sufficiente la consegna dell’atto a mani proprie, anche a mezzo del servizio postale, e non è neces- sario che la notifica sia eseguita a mani proprie con consegna da parte dell’uff.
Art. 392 c.p.c.
art. 138 c.p
(ex art. 138 c.p.c.) o anche per il tramite del servizio postale (cioè è sufficiente la consegna dell’atto a mani proprie, anche a mezzo del servizio postale, e non è neces- sario che la notifica sia eseguita a mani proprie con consegna da parte dell’uff.
art. 392 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 25 gennaio 2019, n. 2142
Cass., 25 gennaio 2019, n. 2142; Cass., 10 luglio 2018, n.
Cass., 10 luglio 2018, n. 18104
2142; Cass., 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., 31 marzo 2017, n.
Cass., 31 marzo 2017, n. 8426
18104; Cass., 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., 6 febbraio 2014, n.
Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707
8426; Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707; Cass., 21 gennaio 2008, n.
Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156
2707; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), e per lo stesso giudizio di cassazione –della disposizione di cui all’art.291 cod.
Cass., 13 settembre 2023, n. 26416
Cass., 13 settembre 2023, n. 26416 (in tema di notifica della sen- tenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 20 gennaio 2017, n.
Cass., 20 gennaio 2017, n. 1528
26416 (in tema di notifica della sen- tenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 20 gennaio 2017, n. 1528; Cass.
Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916
1528; Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., 26 marzo 2014, n.
Cass., 26 marzo 2014, n. 7059
14916; Cass., 26 marzo 2014, n. 7059 (in tema di notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 9 luglio 2010, n.
Cass., 9 luglio 2010, n. 16234
7059 (in tema di notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 9 luglio 2010, n. 16234; Cass., 13 maggio 2009, n.
Cass., 13 maggio 2009, n. 10961
16234; Cass., 13 maggio 2009, n. 10961 (in tema di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza); Cass., 20 aprile 2007, n.
Cass., 20 aprile 2007, n. 9381
10961 (in tema di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza); Cass., 20 aprile 2007, n. 9381; Cass., 9 marzo 2007, n.
Cass., 9 marzo 2007, n. 5504
9381; Cass., 9 marzo 2007, n. 5504 (in tema di notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione);
Cass., 3 luglio 2003, n. 10474
Cass., 3 luglio 2003, n. 10474; Cass., 25 marzo 2002, n.
Cass., 25 marzo 2002, n. 4274
10474; Cass., 25 marzo 2002, n. 4274].
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10254/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro SPOTO ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SPINA SERGIO (SPNSRG66B23C351T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 8975/2023 depositata il 07/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI. FATTI DI CAUSA La contribuente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania una cartella di pagamento relativa a imposte IRPEF e IRAP per l’anno 2005, iscritta a ruolo nel 2009 e notificatale nel gennaio 2010.

Con sentenza 30/5-24/10/2016 il primo giudice accolse il ricorso ritenendo che la rateizzazione eseguita dalla contribuente dal 2/7/2007 (art. 1 co. 1011 l. 296/06) avesse estinto il debito tributario e quindi la cartella fosse illegittima e infondata per illegittimità dell’iscrizione a ruolo, condannando altresì l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio. Quest’ultima propose appello notificando il ricorso: -alla controparte personalmente presso la sua residenza in Acireale il 18-28/3/2017; -al difensore domiciliatario nominato in primo grado, ma non presso lo studio del medesimo in Acireale, bensì presso altro studio in Catania, dove lo stesso risultò assente e irreperibile.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania, nella contumacia della contribuente appellata, ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia valutando che la notifica eseguita personalmente alla controparte presso il suo domicilio non valga a sanare l’omessa notificazione al domicilio eletto presso il difensore. Secondo il giudice d’appello, poiché: -ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 546/92, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio; -il generale richiamo di cui all’art. 49, comma 2, dello stesso d. lgs, vale anche in relazione all’art. 330, comma 1, secondo periodo, c.p.c., che richiama l’art. 170 dello stesso codice e prevede che l’impugnazione vada notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; - l’Agenzia non aveva determinato l’effettività del recapito del difensore e comunque non aveva notificato presso il domicilio eletto in Acireale; doveva ritenersi che la violazione di tali disposizioni determinasse l’insanabile inammissibilità dell’appello, valutando l’inutilità di disporre una rinnovazione della notificazione attesa l’intervenuta scadenza del termine per impugnare.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi di censura, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. Ha depositato controricorso la contribuente che, in ogni caso e condividendo in sostanza le censure di cui al ricorso, chiede del pari la cassazione e il rinvio al giudice di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte in tema di rinnovazione della notifica. Evidenzia l’Agenzia delle Entrate come appaia corretto il richiamo fatto dal giudice di merito alla pronuncia di questa Corte n. 8426 del 31/3/2017, ma il principio ivi indicato sia stato erroneamente applicato in quanto, in quel caso, l’insegnamento prevedeva espressamente la necessaria rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che tale disposizione fa sempre salva la consegna in mani proprie.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente atteso che la sentenza impugnata non opera alcun specifico accertamento sulle modalità di notifica dell’appello, limitandosi a indicare come la stessa sia avvenuta presso la residenza della contribuente senza ulteriori specificazioni. 3.1 Quanto al primo motivo, è indiscussa l’applicabilità nel processo tributario –per i gradi di merito (v. Cass., 25 gennaio 2019, n. 2142; Cass., 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), e per lo stesso giudizio di cassazione –della disposizione di cui all’art.291 cod. proc. civ.

Afronte della rilevata nullità della notifica dell’atto di appello andava, pertanto disposta ex officio iudicis la rinnovazione della notifica e – producendo la nuova notifica effetti retroattivi (impedendo, dunque, la decadenza) –non sussisteva il limite rilevato dal giudice del gra- vame (decorso medio temporedel termine per impugnare). Secondo un consolidato orientamento della Corte, dagli artt. 1, comma 2, e 49, d.lgs. n. 546 del 1992, si desume la prevalenza della norma processuale tributaria su quella processuale civile che è ap- plicabile, giustappunto, nei limiti della compatibilità, esempre che il d.lgs. n. 546/1992, cit., non disponga diversamente.

In tali termini, l’art. 17 del d.lgs. n. 546, cit., fa salva, in ogni caso, la notifica a mani proprie (della parte, cioè del contribuente), notifica che può essere eseguita a mezzo di uff. giud. (ex art. 138 c.p.c.) o anche per il tramite del servizio postale (cioè è sufficiente la consegna dell’atto a mani proprie, anche a mezzo del servizio postale, e non è neces- sario che la notifica sia eseguita a mani proprie con consegna da parte dell’uff. giudiziario); tale notifica prevale, dunque, anche se la parte ha eletto domicilio [in particolare presso un difensore abilitato; v.

Cass., 13 settembre 2023, n. 26416 (in tema di notifica della sen- tenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 20 gennaio 2017, n. 1528; Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., 26 marzo 2014, n. 7059 (in tema di notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione); Cass., 9 luglio 2010, n. 16234; Cass., 13 maggio 2009, n. 10961 (in tema di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza); Cass., 20 aprile 2007, n. 9381; Cass., 9 marzo 2007, n. 5504 (in tema di notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione);

Cass., 3 luglio 2003, n. 10474; Cass., 25 marzo 2002, n. 4274]. Come, poi, già rilevato dalla Corte, la Corte di cassazione, nel dichia- rare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notifi- cazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass., 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., 19 dicembre 2006, n. 27139;

Cass., 9 dicembre 2002, n. 17494). P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado