Court allows appeal against IMU exemption ruling, requiring both actual residence and official registration for main home status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal by the Municipality of Naples against the Regional Tax Commission's decision granting an IMU exemption. The Municipality argued that the deceased father's official residence did not match his actual living situation, violating the requirement for dual conditions. The court ruled that while the Constitutional Court removed the need for the entire family to be registered, the owner must still officially reside in the property to qualify for the exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 D.L. 201/2011; Cass. 19/02/2020 n. 4166; Cass. 03/11/2022 n. 32229: For the main home IMU exemption, the owner must officially reside in the property, though the Constitutional Court ruling allows the spouse to reside elsewhere.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20189/2022 R.G. proposto da COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA (CCTBBR70L46F839X) -ricorrente- contro BIANCOGIGLIO EMANUELA(erede di Biancogiglio Roberto) -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, in NAPOLI , n. 833/2022 depositata i l 20/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.
FATTI DI CAUSA 1. In primo grado, la Commissione Tributaria di Napoli ha rigettato il ricorso presentato da Emanuela Biancogiglio, subentrata quale erede nella posizione del padre originario contribuente , contro l’avviso in rettifica IMU prot. n. 303102/2711 relativo all’anno d’imposta 2016, con cui il Comune di Napoli richiedeva il pagamento di imposta, interessi e spese per sei unità immobiliari intestate al de cuius Roberto Biancogiglio. La ricorrente contestava l’avviso solo per una presunta errata determinazione dell’imposta riguardante l’unità immobiliare di Via Cesario Console n. 3 int. 8, ritenuta abitazione principale del genitore defunto e quindi esente dal pagamento, mentre il Comune, costituito in giudizio, riteneva dimostrato che il de cuiusnon fosse residente nell’immobile e che quindi l’esenzione non spettasse.
2. Con la sentenza n. 7351/02/2019 la CTP ha quindi respinto il ricorso e condannato la parte al pagamento delle spese di lite.
3. La erede dell’originario contribuente ha indi interposto appello.
4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso d’appello, ritenendolo fondato perché per l’esenzione IMU, conta più la dimora abituale effettiva rispetto alla residenza anagrafica, secondo l’art. 43 c.c., che privilegia l’uso reale dell’immobile. Roberto Biancogiglio aveva venduto l’unità immobiliare interno 7 nel 2011 e da allora abitava nell’unità interno 8, come confermato da documenti condominiali e contabili. L’appartamento dove risultava ancora residente (interno 7) non era piùa sua disposizione, essendo passato a un altro soggetto.
5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
6. L’intimatanon ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso , si deduce la vi olazione dell’art.360 c.p.c. comma 1, n.3, in relazione all’art 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il Comune di Napoli contesta la sentenza della CTR per aver violato l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, sostenendo che per l’esenzione IMU è necessario che il possessore e il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente nello stesso immobile. Il Comune evidenzia che la CTR ha erroneamente applicato una giurisprudenza ICI, superata dalla normativa IMU che richiede entrambi i requisiti. Inoltre, richiama chiarimenti ministeriali e la giurisprudenza che confermano l’obbligo della doppia condizione, sottolineando che le norme agevolative devono essere interpretate in modo restrittivo.
2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. È giurisprudenza consolidata che in tema diIMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente(Cass. 19/02/2020, n. 4166 (Rv. 657312 - 01) ). 2.2. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è venuto mena la esigenza che a risiedervi sia l’intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica rimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022 , n. 32229(Rv. 666357 - 01) ). 2.3.
La cessione del titolo proprietario, del resto, non è incompatibile con il mantenimento della residenza, sicché è ben possibile che anche dopo la vendita si continui a risiedere nell’immobile. La formalizzazione anagrafica del cambio di residenza è del resto elemento necessario per portare l’amministrazione aconoscenza della variazione, sicché la sua esistenza è requisito che risponde a logica della buona amministrazione. 2.4. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto.
3. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00, e per il secondo grado in euro 1.700,00, e al pagamento delle spese di legittimità, in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per