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Ordinanza — n. 34031/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on tax notice lack of motivation but dismisses substantive IMU exemption claim as absorbed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34031/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the municipality's appeal regarding the Regional Tax Commission's decision to overturn a tax notice due to insufficient motivation. While the court found the lower court correct in rejecting the taxpayer's claim that the notice lacked reasoning, it dismissed the municipality's second argument challenging the IMU exemption status. Consequently, the judgment was quashed only on the procedural ground of inadequate motivation, sending the case back for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge 212/2000; Art. 13, co. 2, del d.l. 201/2011: A tax assessment notice must provide sufficient motivation to protect the right of defense, but substantive eligibility issues not examined by the appellate court remain inadmissible in cassation.

Parole chiave

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IMU tax exemption lack of motivation right of defense absorbed issue cassation admissibility domicilio fiscale in materia di doppia imposizione imposta immobiliare deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge 212/2000
la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n.
Art. 13, co. 2, del d.l. 201/2011
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co.2, del d.l.
Art. 12 della deliberazione dell'assemblea capitolina n. 37/2012
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26431 dell'8/11/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16106/2022 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, con l’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PORFIDIA avvocato VINCENZO, che si difende in proprio (PRFVCN67B01B963Z), -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in ROMA,n. 5707/2021 depositata i l 14/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 4551/19, depositata il 27 marzo 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso di Vincenzo Porfidia contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, con cui gli era stata negata l’agevolazione per l’abitazione principale.

La CTP ha ritenuto infondata la doglianza per mancato contraddittorio, affermando che in questo tipo di procedimento non è previsto un obbligo di preventiva interlocuzione con il contribuente, il quale ha comunque accesso ai rimedi successivi. Nel merito, ha stabilito che l’agevolazione può essere riconosciuta solo a un componente del nucleo familiare se i coniugi hanno residenze diverse nello stesso comune. Nel caso in questione, la moglie del ricorrente, Tiziana Mautone, risultava già beneficiaria dell’agevolazione su un altro immobile a Roma, in piazza Madonnetta.

2. Contro tale decisione, il contribuente ha presentato appello e la CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha accolto ritenendo fondato il motivo relativo alla carenza assoluta di motivazione dell’avviso di accertamento. La CTR ha osservato chel’atto non spiegava le ragioni dell’insufficienza del versamento né forniva elementi minimi per permettere al contribuente di comprendere la pretesa fiscale. Ha ritenuto che tale carenza compromettesse gravemente il diritto di difesa, e ha escluso che la motivazione potesse essere integrata successivamente dalle controdeduzioni del Comune. La sentenza di primo grado, secondo la CTR, non aveva tenuto conto di questo vizio originario.

3. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge 212/2000, in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. Roma Capitale contesta la decisione della Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l’appello ritenendo l’avviso di accertamento carente di motivazione e lesivo dei diritti di difesa: la CTR avrebbe errato perché l’avviso era adeguatamente motivato, contenendo dettagli sul contribuente, sugli immobili, sul valore, sul periodo d’imposta, sulle violazioni e sulle sanzioni applicate.

Tali informazioni erano state verificate e incrociate con dati catastali, registri immobiliari e anagrafe tributaria. In particolare, Roma Capitale ha evidenziatoche il nucleo familiare di Porfidia possiede distinti immobili con residenze separate, circostanza che giustifica l’applicazione dell’aliquota IMU ordinaria e non quella agevolata per abitazione principale. 1.1. Il motivo merita accoglimento. 1.2. Un consolidato orientamento della Corte limita l’onere motivazionaledell’avviso di accertamento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

In questi termini si sono espresse anche recenti pronunce (Cass., 28 /05/2024, n.14890), le qualihanno chiarito che “1.3. la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (cfr.

Cass. n. 9810 del 7/05/2014). 1.4. con particolare riguardo all’ICI (sulla base di principi applicabili anche all’IMU) l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr.

Cass. n. 26431 dell’8/11/2017)”. 1.3. Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamente soddisfatto, come dimostra la indicazione, nel corpo dell’atto, dei dati necessari per identificare l’immobile, l’anno di imposta, la base imponibile, la normativa interessata e le ragioni desumibili della tassazione. 1.4. Ne consegue che il motivo merita accoglimento, avendo errato il giudice del gravame nell’applicazione delle norme contestate nella presente doglianza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co.2, del d.l. 201/2011, violazione e falsa applicazione dell’art.12 della deliberazione dell’assemblea capitolina n.37/2012,in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cpc. 2.1. La CTR avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e l’articolo 12 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37/2012 riguardo all’esenzione IMU per l’abitazione principale: l’IMU si basa sul possesso dell’immobile e, diversamente dall’ICI, per l’IMU l’abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente.

Se i membri del nucleo familiare hanno residenze e dimore abituali diverse nello stesso Comune, l’agevolazione spetta soltanto a un solo immobile e nel caso specifico, poiché la moglie del Porfidia aveva già usufruito dell’agevolazione per il proprio immobile, l’immobile del ricorrente non avrebbe dovuto beneficiarne. 2.2.Il motivo risulta inammissibile in quanto rivolto avverso una questione rimasta assorbita nel giudizio di secondo grado. La Commissione tributaria regionale, infatti, non ha esaminato il profilo relativo alla sussistenza dei presupposti sostanziali dell’esenzione — segnatamente, la coincidenza o meno delle residenze anagrafiche e della dimora abituale nei terreni in contestazione — limitandosi a fondare la propria decisione esclusivamente sul dedotto difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Ne consegue che la questione attinente ai requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell’esenzione non è stata oggetto di specifica statuizione da parte del giudice d’appello e, pertanto, non può essere utilmente devoluta in sede di legittimità. 2.3. Il motivo, così come formulato, si rivolge dunque contro una questione non decisa e non esaminata dalla CTR, risultando inammissibile per violazione del principio di specificità e per difetto di interesse concreto ed attuale, posto che la pronuncia impugnata si è arrestata ad un piano meramente formale, senza affrontare il merito della controversia.

3. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, inammissibile il secondo,e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria d