Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34028/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against municipal tax, ruling unconstitutional law exempts owners of illegally occupied properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34028/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Municipality of Livorno's appeal against a regional tax commission decision. The municipality argued that property ownership alone triggers IMU liability regardless of illegal occupation, while the taxpayer claimed the recent Constitutional Court ruling exempts owners when a police report is filed. The court found the taxpayer's argument correct, noting the Constitutional Court declared the relevant law unconstitutional for illegally occupied properties where a report exists, thereby invalidating the municipality's claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 201/2011; Art. 360 comma 3 c.p.c.: The Constitutional Court declared the provision unconstitutional, establishing that property owners are exempt from municipal taxes for periods where the property is illegally occupied and a judicial report has been filed.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption illegal occupation Constitutional Court ruling property ownership liability municipal tax appeal immobile occupato occupazione immobile locato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 201/2011
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
Art. 360 comma 3 c.p.c.
201/2011 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c., sostenendo che l'occupazione abusiva non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta, poiché il presupposto dell'IMU è la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale del bene.
Art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23 del 2011
Rileva il collegio, che la questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con recente pronuncia, con la quale ha stabilito che: “7.- Deve pertanto affermarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.
Art. 3 Cost.
201/2011 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c., sostenendo che l'occupazione abusiva non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta, poiché il presupposto dell'IMU è la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale del bene.
Art. 53 Cost.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 360 comma 3 c.p
201/2011 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c., sostenendo che l'occupazione abusiva non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta, poiché il presupposto dell'IMU è la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale del bene.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., 18/04/2024, n.60
(Corte Cost., 18/04/2024, n.60).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11406/2022 R.G. proposto da COMUNE DI LIVORNO, con l’avvocato MACCHIA LUCIA (MCCLCU61E53G702W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASTELLO SGR SPA -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, sede in FIRENZE,n. 67/2022 depositata i l 19/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La società Pensplan Invest S.G.R. S.p.A., con tre istanze inviate via PEC il 25 gennaio 2018, ha chiesto al Comune di Livorno il rimborso dell’IMU versata per gli anni 2015, 2016 e 2017, per un complesso immobiliare sito in via Luigi Cadorna, sostenendo che dal 4 aprile 2015 gli immobili erano stati occupati abusivamente da ignoti, con denuncia presentata ai Carabinieri. La societàha argomentato che, avendo perso il possesso materiale degli immobili, non era più tenuta al pagamento dell’IMU, in quanto veniva meno il presupposto impositivo del “possesso”.

2. Il Comune ha respinto la richiesta con provvedimento del 23 febbraio 2018, sostenendo che l’occupazione abusiva non esclude la responsabilità del proprietario quale soggetto passivo d’imposta.

3. La società ha quindi presentato ricorso, che è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno.

4. Il Comuneha indi interposto appello, che è stato rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe meglio indicata.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 201/2011 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c., sostenendo che l'occupazione abusiva non esonera il proprietario dal pagamento dell'imposta, poiché il presupposto dell'IMU è la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale del bene.

2. Rileva il collegio, che la questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con recente pronuncia, con la quale ha stabilito che: “7.- Deve pertanto affermarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che -sul modello dell'art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente - non sono soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. (Corte Cost., 18/04/2024, n.60). 2.1.

La normativa in questione è stata dichiarata illegittima in senso sfavorevole al comune.In ipotesi di immobile occupato, per la cui occupazione sia stata presentata denuncia, non è dovuta l’imposta immobiliare.Tale elemento fattuale non è posto in discussione. 2.2. Se ne deve quindi concludere per la infondatezza del motivo.

3. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

4. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione del contribuente.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal