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Ordinanza — n. 34021/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects IMU main residence exemption when anagrafica residence differs from actual habituation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34021/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision granting an IMU tax exemption for a main residence. The taxpayer argued that actual possession and habituation were sufficient despite formal anagrafica registration elsewhere, while the Municipality insisted on strict coincidence of both elements. The court ruled that the law requires simultaneous anagrafica residence and habitual abode, rejecting the taxpayer's claim that the sale of the property invalidated the exemption.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011; Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011: The exemption for the main residence under IMU law requires the strict coincidence of anagrafica residence and habitual abode, and is denied if these conditions are not met simultaneously.

Parole chiave

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IMU main residence exemption anagrafica residence requirement habitual abode coincidence taxation of real estate Cassation quashing decision imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
È giurisprudenza consolidata che in tema diIMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l.
Art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011
È giurisprudenza consolidata che in tema diIMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/02/2020, n. 4166
201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente(Cass. 19/02/2020, n. 4166 (Rv.
Cass. 03/11/2022, n. 32229
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Ordinanza — n. 6908/2026 — snciv
Cassation court dismisses IMU appeal citing lack of admissibility and violation of procedural principles.
Ordinanza — n. 20082/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses taxpayer appeal regarding IMU tax on residential property in Naples.
Ordinanza Interlocutoria — n. 19569/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to failure to notify the independent intervenor, ordering remand for integration of adversarial proceedings.
Ordinanza — n. 15693/2026 — snciv
Italian Court dismisses taxpayer appeal, ruling habitual residence prevails over registered address for IMU exemption. The court rejects the taxpayer's claim that the property is not their main residence. The decision establishes that actual use of the property as a home takes precedence over the official registered address for tax exemption purposes. The court finds the taxpayer failed to prove the property was not their main residence. The ruling confirms the lower court's application of the relevant tax law provisions. The outcome is a dismissal of the taxpayer's request for exemption. The case clarifies the interpretation of the main residence requirement in Italian tax law. The decision emphasizes the importance of factual proof over administrative records. The court upholds the principle that actual living arrangements determine tax status. The judgment concludes that the taxpayer must bear the burden of proof. The final result is the rejection of the taxpayer's appeal and payment of costs.
Ordinanza — n. 6905/2026 — snciv
Cassation court allows appeal in tax dispute, rejecting lower court's dismissal of merits due to argument repetition.

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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21467/2021 R.G. proposto da COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -ricorrente- contro BIANCOGIGLIO EMANUELA(erede di Biancogiglio Roberto) -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, in NAPOLI,n. 2186/2021 depositata i l 10/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con l’avviso di rettifica prot. n. 290037/2259 del 26/03/2018, il Comune di Napoli, relativamente all’annualità 2013, ha chiesto la somma di euro 2.763,00 a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per complessive n. 6 unità immobiliari di proprietà diBiancogiglio Roberto.

2. Biancogiglio Emanuela, in qualità di erede di Biancogiglio Roberto, ha impugnato l’avviso di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo, quale unico motivo di ricorso, una presunta erronea determinazione dell'imposta perl'unità immobiliare di Via Cesario Console n. 3 int. 8 (SFE/4/5/147) per la quale l’Ente impositore non avrebbe tenuto conto delle agevolazioni spettanti per l’abitazione principale.

3. Il giudizio è stato definito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n.5631 depositata il 10/05/2019 con la quale la CTP ha respinto il ricorso.

4. La contribuente ha interposto appello.

5. La CTR di Napoliha accolto l’appello, ritenendo che la tesi dei giudici di primo grado si basasse esclusivamente sulle risultanze anagrafiche, senza considerare che l’appartamento in cui il Biancogiglio risultava formalmente residente non era più nella sua disponibilità. Tale immobile era stato infatti ceduto a terzi prima dell'accertamento, come dimostrato anche dalla documentazione contabile che ne attesta il possesso da parte degli acquirenti, con conseguente venir meno del presupposto impositivo, atteso che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e possono essere superate da prove contrarie.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo 7. L’intimata non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360 c.p.c. comma 1, n.3, in relazione all’art 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 1.1. Il Comune di Napoli contesta la decisione della Commissione Tributaria Regionale che ha riconosciuto l’agevolazione IMU per abitazione principale all’immobile di via Cesario Console n. 3, int. 8, per l’anno 2013.

Secondo il Comune, la CTR ha erroneamente ritenuto sufficiente la sola dimora abituale del contribuente nell’immobile, nonostante la sua residenza anagrafica risultasse formalmente in un altro appartamento. L’amministrazione comunale sottolinea che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l’agevolazione fiscale per l’abitazione principale richiede la contemporanea presenza sia della dimora abituale sia della residenza anagrafica. La CTR, invece, ha ritenuto questa doppia condizione eccessivamente formalistica, valorizzando la prova della dimora effettiva del contribuente e considerandola sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione. 1.2.

Il Comune critica inoltre l’errore della CTR nel trattare la disciplina IMU alla stregua di quella dell’ICI, che in passato permetteva maggiore flessibilità nell’accertamento della residenza. A supporto della propria posizione, ha richiamato la Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 e la giurisprudenza costante della Cassazione, che impongono una stretta interpretazione delle norme agevolative e confermano la necessità che residenza anagrafica e dimora abituale coincidano.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. È giurisprudenza consolidata che in tema diIMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente(Cass. 19/02/2020, n. 4166 (Rv. 657312 - 01) ). 2.2. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è venuta meno la esigenza che a risiedervi sia l’intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica èrimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022 , n. 32229(Rv. 666357 - 01) ). 2.3.

La cessione del titolo proprietario, del resto, non è incompatibile con il mantenimento della residenza, sicché è ben possibile che anche dopo la vendita si continui a risiedere nell’immobile. La formalizzazione anagrafica del cambio di residenza è invero elemento necessario per portare l’amministrazione a conoscenza della variazione, sicché la sua esistenza è requisito che risponde a logica della buona amministrazione. 2.4. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto.

3. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00, e per il secondo grado in euro 1.700,00, e al pagamento delle spese di legittimità, in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura de