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Decreto — n. 34018/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34018/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34018/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11305/2023 R.G. proposto da : SALUZZI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TRIPODI, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4349/2022 depositata il 09/11/2022 . Vista l’istanza del 7.6.2024 con la quale, il difensore del ricorrente ne comunicava il decesso in pendenza del giudizio, chiedendo dichiararsi l’interruzione del processo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34018/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali abbandono del procedimento procedura pendente sospensione della procedura di fallimento inattività successiva alla sospensione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
24635); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11305/2023 R.G. proposto da : SALUZZI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TRIPODI, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4349/2022 depositata il 09/11/2022 . Vista l’istanza del 7.6.2024 con la quale, il difensore del ricorrente ne comunicava il decesso in pendenza del giudizio, chiedendo dichiararsi l’interruzione del processo;

Ritenuto che, come da indirizzo consolidato, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015, n. 24635); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 16/