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Ordinanza — n. 33991/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of connection with the appellate court's ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33991/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to address the specific legal reasoning used by the appellate court. The lower court dismissed the case based on a joint request for settlement, a procedural fact the appellant ignored in its arguments. Consequently, the court ruled that the appeal did not confront the actual grounds for the decision, violating the principle of contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal must directly confront the ratio decidendi of the lower court; if the appeal ignores the actual grounds for the decision (such as a joint request for settlement), it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi cessation of matter joint request settlement tax litigation procedure principle of contradiction art 360 cpc contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 3 d.l. n. 119 del 2018
Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c per l ’adunanza camerale del 24 ottobre 2025 , per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
602 del 1973 e dell’art. 68 lett.
Art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41
Ne consegue che qualora l'ufficio finanziario abbia dichiarato di ritenere valida ed efficace l'istanza di condono presentata dal contribuente (nella specie, ai sensi dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15121/2006
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15803/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro RICCHIUTO ILARIA, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Sirignani e Gianmarco Tardella, in forza di procura alle liti per notaio Di Pietro, elettivamente domiciliata in Roma alla via Nicotera n. 29; –controricorrente– avverso la sentenza n. 2788/2020 della Commissione tributaria regionale della Pugli a, sezione staccata di Lecce, depositata il 4 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA Cessazione materia del contendere dichiarata dal giudicesu domanda congiunta 1. La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ilaria Ricchiuto contro un avviso di accertamento emesso a fini Irpef per l’anno di imposta 2008.

2. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciando sull’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e sull’appello incidentale della contribuente, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, evidenziando che entrambe le parti avevano formulato richiesta in tal senso essendo intervenuta tra esse la definizione della lite.

3. Contro tale decisionel’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo , cui r esist e con controricorso la contribuente. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c per l ’adunanza camerale del 24 ottobre 2025 , per la quale la contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 4,9 d.l. n. 119 del 2018 conv . dalla l. n. 136 del 2018 e degli artt. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 46 e 68 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR abbia errato nella pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo omesso di verificare che la cd. rottamazione di cui all’art. 3 deld.l. n. 119 del 2018 poteva condurre alla pronuncia di estinzione solo una volta pagato tutto il debito; che l’impegno a rinunciare vale solo per il contribuente ricorrente laddove nel caso di specie l’ufficio anche era appellante; che il carico definitivo non riguardava l’intera pretesa tributaria contenuta nell’impugnatoavviso di accertamento ma solo le somme iscritte a ruolo provvisoriamente ai sensi dell’art.15 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 lett. a)d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Il ricorso èinammissibile poiché, deducendo, sotto diversi profili, un errore compiuto dai giudici di appello nel valutare gli effetti di un’adesione alla cd. rottamazione di cui all’art. 3 d.l.n. 119 del 2018, in realtànon si confronta affatto con l’unica, chiaramente espressa ed effettiva ratio decidendi; la CTR, infatti, ha fondato la sua pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere per definizione della lite unicamente sulla concorde richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti all’udienza di discussione del 18 settembre 2020 (circostanza processuale confermata dal verbale di causa prodotto dallacontroricorrente) mentre non appaiono in alcun modo esaminate le questioni prospettate nel ricorso, ove peraltro la parte omette del tutto di indicare se e dove le abbia proposte nel giudizio di merito.

Con tale ratio decidendi, e quindi con la ritenuta pregiudiziale valutazione dell’efficacia della concorde richiesta, il ricorso non si confronta in alcun modo,rivelandosi quindi inammissibile. E’ da evidenziare peraltro che questa Corte ha anche affermato il principio per cui nel giudizio tributario -il quale è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo -il giudice è tenuto a rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti (art. 112 c.p.c.).

Ne consegue che qualora l'ufficio finanziario abbia dichiarato di ritenere valida ed efficace l'istanza di condono presentata dal contribuente (nella specie, ai sensi dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n.

85) e, pertanto, di non vantare più la pretesa tributaria oggetto del giudizio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimanendo escluso che egli possa svolgere una qualsiasi indagine sulla effettiva validità dell'istanza di definizione, non contestata da alcuna delle parti, al fine di disattendere ex officio le determinazioni dell'ente impositore, favorevoli al contribuente (Cass.n. 15121/2006).

3. Alla soccombenza segue la condanna al pagamentodelle spese di lite, liquidate in dispositivo. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore di Ilaria Ricchiuto, spese che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre sp