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Ordinanza — n. 33983/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes tax dispute via out-of-court settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33983/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal procedure extinguished due to a valid out-of-court settlement agreement filed by the taxpayer. The original dispute involved the Rome Municipality's assessment of TARI taxes for the appellant's restaurant activities, which the lower court had rejected. The court ruled that the settlement agreement, containing a payment plan, legally terminated the controversy and precluded further enforcement of the rejected judgment.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546; Artt. 2 e 3, regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: A tax dispute extinguished by a valid out-of-court settlement agreement terminates the judicial proceedings, preventing the enforcement of a previously rejected administrative decision.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment out-of-court settlement agreement TARI tax assessment Cassation procedure dismissal judicial costs compensation azione di contestazione contratto di ristorazione lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale allegato al fascicolo della ricorrente) consente di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2,del d.lgs.
Artt. 2 e 3, regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
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Testo completo

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: fabriziopacileo@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Genzano di Roma (RM), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal dirigente responsabile dell’area amministrativa il 20 settembre 2021, n. 199, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni De Nigris, con studio in Lecce, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: denigris.giovanni@ordavvle.legal - mail.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE TARI ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZALE DELLA LITE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per il Lazio il 22 gennaio 2021, n. 415/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal D ott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: 1.Maria Teresa Ricci ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 22 gennaio 2021, n. 415/1/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di accertamento del 27 ottobre 2 016, nn. 307 e 308, da parte del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Genzano di Roma (RM) per omessa denuncia della TARES relativa all’anno 2013 e per omessa denuncia della TARI relativa agli anni 2014 e 2015,in relazione all’esercizio di attività di ristoranti, trattorie, osterie, pizzeriee pub nel territorio comunale , ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Genzano di Roma (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il 6 luglio 2018, n. 13684/14/2018, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo che la stessa svolgeva «una attività di agriturismo nonché attività di ricevimento ed organizzazione per feste e matrimoni» e che l’ente impositore aveva liquidato il tributo in misura notevolmente inferiore alla tariffa applicabile.

3. Il Comune di Genzano di Roma (RM) ha resistito con controricorso.

4. In corso di causa, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione agevolata e definizione transattiva con allegato prospetto di rateizzazione del debito complessivo con versamenti bimestrali dal 30 settembre 2023 al 30 giugno 2028, chie dendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali in conformità agli artt. 7 e 9 delle pattuizioni contrattuali. CONSIDERATO CHE:

1. La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale allegato al fascicolo della ricorrente) consente di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2,del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sulla base degli artt. 2 e 3 del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (approvato con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 6 aprile 2023, n. 17, in base all’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

2. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in conformità al tenore degli artt. 7 e 9 delle pattuizioni contrattuali.

3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Cortedichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto