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Ordinanza — n. 33979/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33979/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che dei principi in tema di legittimazione (attiva e passiva), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata ritenuta dal giudice di secondo grado la carenza di legittimazione attiva dell’appellante in base al dato meramente formale della variazione della ragione sociale. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2314, 2266 e 2298 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado le norme in tema di capacità processuale e rappresentanza processuale delle società, senza tener conto che la società era identificata dalla medesima partita IVA e che le modifiche statutarie non influivano sulla legittimazione all’impugnazione e sulla identificazione del soggetto giuridico. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la partita IVA del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento era la medesima del soggetto impugnante l’avviso di accertamento.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33979/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che dei principi in tema di legittimazione (attiva e passiva), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata ritenuta dal giudice di secondo grado la carenza di legittimazione attiva dell’appellante in base al dato meramente formale della variazione della ragione sociale. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2314, 2266 e 2298 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado le norme in tema di capacità processuale e rappresentanza processuale delle società, senza tener conto che la società era identificata dalla medesima partita IVA e che le modifiche statutarie non influivano sulla legittimazione all’impugnazione e sulla identificazione del soggetto giuridico. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la partita IVA del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento era la medesima del soggetto impugnante l’avviso di accertamento.

Parole chiave

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artt. 81 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. proc. civ
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ.

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Testo completo

de in San Prisco (CE), in persona del socio accomandatario pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico De Vivo, con studio in San Prisco (CE), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gabriele Ferabecoli, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di San Prisco (CE), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania il 9 giugno 2020, n. 2633/23/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo. ICI IMU ACCERTAMENTO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVADI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE MUTAMENTO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE ININFLUENZA RILEVATO CHE: 1.La “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 9 giugno 2020, n. 2633/23/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 1290/12 L dell’1 dicembre 2017 da parte del Comune di San Prisco (CE), notificato l’8 gennaio 2018, per omesso/parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, con riguardo ad immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima confronti del Comune di San Prisco (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 19 febbraio 2019, n. 724/8/2019, con dichiarazione di irripetibilità del le spese giudiziali per la contumacia dell’appellato.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato l a decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo:

a) che il nuovo socio accomandatario era stato nominato soltanto, in sede di modifica dei patti sociali, nell’anno 2018;

b) che tale circostanza doveva essere dedotta dall’appellante sin dal giudizio di prime cure;

c) che il nuovo socio accomandatario era sprovvisto di legittimazione alla proposizione dell’appello, non essendo stato parte del giudizio di prime cure. 3.Il Comune di San Prisco (CE) è rimasto intimato . CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che dei principi in tema di legittimazione (attiva e passiva), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata ritenuta dal giudice di secondo grado la carenza di legittimazione attiva dell’appellante in base al dato meramente formale della variazione della ragione sociale. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2314, 2266 e 2298 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado le norme in tema di capacità processuale e rappresentanza processuale delle società, senza tener conto che la società era identificata dalla medesima partita IVA e che le modifiche statutarie non influivano sulla legittimazione all’impugnazione e sulla identificazione del soggetto giuridico. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la partita IVA del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento era la medesima del soggetto impugnante l’avviso di accertamento.

2. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla titolarità della legittimazione processuale – sono fondati , derivandone l’assorbimento del terzo motivo, il cui scrutinio si palesa superfluo ed ultroneo. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di società di persone, la modifica della persona dei soci, del legale rappresentante e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili (Cass., Sez., 26 giugno 2009, n. 15183;

Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2010, n. 5796; Cass., Sez. 2^, 27 agosto 2014, n. 18409; Cass., Sez. 1^, 6 maggio 2015, n. 9130; Cass., Sez. 2^, 6 settembre 2017, n. 20839; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7635). 2.2 Più specificamente, si è detto che, nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo, ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società (Cass., Sez. 2^, 29 luglio 2008, n. 20558;

Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2009, n. 17524; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2023, n. 10685). 2.3 Nella specie, dalla trascrizione fatta in ricorso d ella certificazione rilasciata dalla CCIAA della Provincia di Caserta il 2 marzo 2018 (in ossequio al canone dell’autosufficienza), si evince: - che la variazione della ragione sociale da “ Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.” a “Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.” è stata iscritta nel registro delle imprese di Caserta l’11 aprile 2012; -che la variazione della ragione sociale da “ Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.” a “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.” è stata iscritta nel registro delle imprese di Caserta nell’anno 2018 (comunque, dopo la proposizione del ricorso originario dinanzi al giudice di prime cure).

Ora, destinataria dell’atto impositivo è stata la “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.”, che era la ragione sociale nell’anno 2012 (almeno fino al mese di aprile). Per cui, la circostanza che la ragione sociale fosse statamedio temporemodificata in “Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.” non inficia l’emanazione e la notifica dell’atto impositivo nei confronti della “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.”, trattandosi pur sempre della medesima società (come si evince anche dall’identità della sede e della partita IVA). Peraltro, come è stato accertato dallostesso giudice regionale, l’appello è stato correttamente proposto da Vincenzo Di Felice in veste di socio accomandatario e legale rappresentante della medesima società, ancorché sotto la dismessa ragione sociale “Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.”. 2.4 Pertanto, al di là della impropria spendita della vecchia ragione sociale in occasione della impugnazione dell’avviso di accertamento, resta il fatto che la società è invariabilmente la stessa.

Quindi, se si ritiene che l’atto impositivo sia stato validamente emanato nei confronti della “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.”, essendo irrilevante l’erronea indicazione della “Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.” nella intestazione e nella notificazione del medesimo, non può negarsi, per un verso, che la “Segesta di Vincenzo Di Felice S.a.s.” sia legittimata ad impugnare l’atto impositivo e, per altro verso, che la “Segesta di Maria Pellegrino S.a.s.” sia legittimata ad appellare la decisione del giudice di prime cure, fermo restando che si tratta sempre della medesima ed unica società in accomandita semplice, la cui identità soggettiva non è alterata, sul piano sostanziale e processuale, dalla variazione della ragione sociale e dalla sostituzione del socio accomandatario.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa per il riesame dell’appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara l’assorbimento del terzo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di co