Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33965/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33965/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15023/2023 R.G. proposto da: GIORDANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. DANIELE OSNATO, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione staccata Caltanissetta - sez. 7 - n. 396/2023, depositata il 13/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33965/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 15023/2023 R.G. proposto da: GIORDANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. DANIELE OSNATO, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione staccata Caltanissetta - sez. 7 - n. 396/2023, depositata il 13/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
assenza di caso di rigore tassazione delle spese motivi di cassazione spese inutili anticipo delle spese principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
396/2023, depositata il 13/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15023/2023 R.G. proposto da: GIORDANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. DANIELE OSNATO, che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sezione staccata Caltanissetta - sez. 7 - n. 396/2023, depositata il 13/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 15023/2023 Numero sezionale 4389/2025 Numero di raccolta generale 33965/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 15023/2023 Numero sezionale 4389/2025 Numero di raccolta generale 33965/2025 Data pubblicazione 24/12/2025