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Decreto — n. 33963/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33963/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33963/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 21842/2024proposto da: CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, n. 1860/09/2024 depositata il 28 giugno 2024 e notificata il 2 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 15 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33963/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 21842/2024proposto da: CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, n. 1860/09/2024 depositata il 28 giugno 2024 e notificata il 2 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 15 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente

Parole chiave

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ritiro delle conclusioni civili abbandono definitivo del procedimento declinatoria di competenza rinuncia alla concessione tacita revoca dell'opposizione desistenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 15 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 21842/2024proposto da: CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, n. 1860/09/2024 depositata il 28 giugno 2024 e notificata il 2 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 15 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente