Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful voluntary VAT payment by the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted proof of voluntary VAT payment. The tax authority confirmed the payment was made, leading the court to terminate the litigation under the new 2024 law. Consequently, the appeal regarding the disputed VAT deduction and sanctions was dismissed without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 38 ss. e 40 ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207; When a taxpayer provides evidence of voluntary tax payment, the court must declare the litigation extinguished, terminating all pending appeals and sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9351/2023 R.G. proposto da : MAW S.P.A.(GIA' MAW MEN AT WORK - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Gregori e dall’avv. Matteo Fanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Legance –Avvocati Associati” in Roma, via San Nicola da Tolentino n. 67; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 544/2023 , depositata il 9 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – L’Agenzia delle entrate - DR Lombardia emetteva un avviso di accertamento con il quale contestava alla MAW S.P.A., in relazione all’anno d’imposta 2015, l’indebita detrazione IVA in violazione dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per euro 729.995,00 e irrogava le conseguenti sanzioni. In particolare, era contestata alla società l’indebita detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture emesse dalla Atena s.p.a. con riferimento a prestazioni di formazione professionale, con l’aliquota ordinaria del 22%, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto essere fatturate quali operazioni esenti da IVA in presenza dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, numero 20 del d.P.R. 633/1972.
La società impugnava l’atto. L’Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 194/7/2022, accoglieva il ricorso. 2. – L’Agenzia delle entrate impugnava cumulativamente l a sentenzadi primo grado. La contribuente si costituiva con proprie controdeduzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 544/21/2023, depositata il 9 febbraio 2023, accoglieva nel merito l’appello dell’Ufficio ma disapplicava le sanzioni. 3.
–La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituit a con controricorso , presentando altresì ricorso incidentale. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito, da parte della società contribuente, di un'istanza del 12 novembre 2025 di estinzione legale del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss.,della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
La società ha trasmesso all’Agenzia delle entrate , Direzione regionale della Lombardia l’istanza di definizione ex art. 1, commi 40 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207 unitamente ai documenti atti a confermare l’effettivo versamento dell’IVA. Contestualmente, ha provveduto al deposito nel presente giudizio dell’istanza e della documentazione allegata. All’esito delle verifiche documentali, con comunicazione del 5 novembre 2025, l’Ufficio ha confermato di aver positivamente riscontrato l’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte di Atena s.p.a., concludendo che “la controversia deve intendersi correttamente ed integralmente definita e pertanto si può procedere con la richiesta di estinzione del giudizio”.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la predetta richiesta di estinzione del giudizio chiedendo di procedersi alla dichiarazione di estinzionedel giudizio. Stante la regolaritàdella domanda di definizione presentata ai sensi dell’art. 1, commi 40 ss., legge 30 dicembre 2024, n. 207 in relazione alla presente controversia , deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. 2. – Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.