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Decreto — n. 33817/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33817/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33817/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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T O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33817/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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desistenza dall'azione amministrazione delle dogane ritiro della domanda azione di contestazione dazi doganali non pagati rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e