Decreto — n. 33817/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAT O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33817/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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T O Sul ricorso n. 13034/2023 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CASCADE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 65/07/2023 depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 14 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/12/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e