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Decreto — n. 33812/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33812/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33812/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 31242/2018proposto da: PIERSANTE DESIREE, rappresentata e difesa dall’Avv. Isolina Silvana Veri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 342/7/2018 depositata il 12 aprile 2018. Visto l’atto depositato il 10 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2025 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33812/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 31242/2018proposto da: PIERSANTE DESIREE, rappresentata e difesa dall’Avv. Isolina Silvana Veri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 342/7/2018 depositata il 12 aprile 2018. Visto l’atto depositato il 10 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2025 La Presidente

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria revisione della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale sostituzione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 10 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 31242/2018proposto da: PIERSANTE DESIREE, rappresentata e difesa dall’Avv. Isolina Silvana Veri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 342/7/2018 depositata il 12 aprile 2018. Visto l’atto depositato il 10 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2025 La Presidente