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Decreto — n. 33747/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33747/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33747/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9376/2023 R.G. proposto da: GALA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO DI GRAVIO unitamente all’avvocato DAVIDE PERROTTA -ricorrente- REGIONE VENETO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO unitamente agli avvocati GIACOMO QUARNETI, FRANCESCO ZANLUCCHI, TITO MUNARI, BIANCA PEAGNO -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Veneto n.1009/2022 depositata il 31/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33747/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 9376/2023 Numero sezionale 4371/2025 Numero di raccolta generale 33747/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria registro delle esecuzioni recupero delle spese esecutive procedimento in corso anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9376/2023 R.G. proposto da: GALA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO DI GRAVIO unitamente all’avvocato DAVIDE PERROTTA -ricorrente- REGIONE VENETO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO unitamente agli avvocati GIACOMO QUARNETI, FRANCESCO ZANLUCCHI, TITO MUNARI, BIANCA PEAGNO -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Veneto n.1009/2022 depositata il 31/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 9376/2023 Numero sezionale 4371/2025 Numero di raccolta generale 33747/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 18/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 9376/2023 Numero sezionale 4371/2025 Numero di raccolta generale 33747/2025 Data pubblicazione 23/12/2025