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Ordinanza — n. 33728/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33728/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33728/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9446/2023 R.G. proposto da: MAW SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA GEATTI unitamente all’avvocato CLAUDIA GREGORI -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 545/21/23 depositata il 09/02/2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33728/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che con istanza del 12/11/2025 la società contribuente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per intervenuta definizione della lite e che analoga istanza è stata precedentemente depositata anche AE. 2.Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Parole chiave

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IVA = Imposta sul valore aggiunto spese professionali deducibili assegno di formazione appropriazione indebita di imposte alla fonte lavoro non remunerato deduzione dell'imposta precedente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9446/2023 R.G. proposto da: MAW SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA GEATTI unitamente all’avvocato CLAUDIA GREGORI -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 545/21/23 depositata il 09/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 545/21/23 del 09/02/2023 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 191/07/22 della Commissionetributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Maw Men At Work – Agenzia per il lavoro s.p.a. (di seguito Maw) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento veniva recuperata IVA indebitamente detratta di cui alle fatture emesse dalla Atena s.p.a. per la organizzazione di interventi formativi e servizi di formazione a favore dei lavoratori somministrati dalla contribuente a enti pubblici e privati. 2.Maw impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che con istanza del 12/11/2025 la società contribuente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per intervenuta definizione della lite e che analoga istanza è stata precedentemente depositata anche AE. 2.Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio.