Italian Court dismisses tax appeal due to successful tax settlement under new law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of evidence proving a tax settlement agreement. The appellant, Nuova Albos SRL, had challenged a tax assessment for 2008, but the opposing party and the court recognized the intervention of a simplified resolution mechanism. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the proceedings without a merits-based judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 235 della l. 197/2022; Art. 12 bis del d.l. 84/2025: The court must declare the litigation extinguished when a tax settlement agreement is proven, as the subject matter of the dispute ceases to exist.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8369/2017 R.G. proposto da: NUOVA ALBOS SRL, rappresentata e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARINO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5728/14/16 depositata il 03/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5728/14/16 del 03/10/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Nuova Albos s.r.l. avverso la sentenza n. 16982/22/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie. 2.Nuova Albos s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 34649 del 27/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante concernente l’intervenuta definizione agevolata. 5.La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto della interpretazione data al secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della menzionata legge fornita dall’art. 12 bis del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2025 n. 108. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Co