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Ordinanza — n. 33602/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33602/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’Agenzia delle entrate notificava alla società Del Grosso Nicola C. s.a.s. ed ai soci Nicola Del Grosso e Caterina Amantea quattro avvisi di accertamento(2 per ogni anno, 200 7 e 2008 , e per ciascun contribuente), con i quali recuperava maggiori imposte nei confronti della società e dei soci ex art. 5 t.u.i.r. , per effetto dell’accertamento di maggior reddito derivante dalla plusvalenza conseguita dalla vendita dell’azienda nel 2004 alla Assogestioni al prezzo dichiarato di Euro 120.334,42. In particolare, a seguito di segnalazione e della conseguente istruttoria, l’Ufficio di Prato aveva rideterminato in Euro 211.648,00 il prezzo di acquisto, notificando l’avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 295 c.p, art. 384 c.p, art. 324 c.p, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 33602/2025 — snciv · Corte di Cassazione: I due giudizi hanno, invece, seguito binari paralleli, ma separati, e i giudici del rinvio sono giunti a conclusioni diametralmente opposte. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Premesso che l’eventuale contrasto tra giudicati è evenienza di fatto esclusa nella specie dalla trattazione all'odierna adunanza camerale di ambedue i ricorsi avverso le sentenze emesse in sede di rinvio, l’art. 295 c.p.c. (riprodotto sostanzialmente nell’art. 39 comma 1bisd.lgs. 546/1992) prevede la sospensione necessaria del processo pregiudicato solo nell’ipotesi (non ricorrente nella specie) in cui il giudizio pregiudicante penda in primo grado.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente validità della tassazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto differimento dell'imposizione deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
a) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 295 c.p
Premesso che l’eventuale contrasto tra giudicati è evenienza di fatto esclusa nella specie dalla trattazione all'odierna adunanza camerale di ambedue i ricorsi avverso le sentenze emesse in sede di rinvio, l’art. 295 c.p.c.
art. 384 c.p
546/1992, nonché dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art.
art. 324 c.p
3.Con il terzo motivo lamentano la «violazione dell’art. 324 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14566/20 24 R.G. proposto da : DEL GROSSO NICOLA C. s.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , DEL GROSSO NICOLA e AMANTEA CATERINA, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. Piergiovanni Mori e dall’Avv. Luca Ciasullo, i quali hanno indicato gli indirizzi pec piergiovannimori@pec.avvocati.prato.it e lucaciasullo@pec.avvocati.prato.it; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 1 356 /0 6 /202 3 , depositata i n data 27 dicembre2023. Oggetto Cessione di azienda -Plusvalenza -Art. 86 t.u.i.r. - Avvisi di accertamento - Anni 2007 e2008 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società Del Grosso Nicola C. s.a.s. ed ai soci Nicola Del Grosso e Caterina Amantea quattro avvisi di accertamento(2 per ogni anno, 200 7 e 2008 , e per ciascun contribuente), con i quali recuperava maggiori imposte nei confronti della società e dei soci ex art. 5 t.u.i.r. , per effetto dell’accertamento di maggior reddito derivante dalla plusvalenza conseguita dalla vendita dell’azienda nel 2004 alla Assogestioni al prezzo dichiarato di Euro 120.334,42. In particolare, a seguito di segnalazione e della conseguente istruttoria, l’Ufficio di Prato aveva rideterminato in Euro 211.648,00 il prezzo di acquisto, notificando l’avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro.

All’esito del procedimento di adesione le parti attribuivano all’azienda ceduta il valore di Euro 157.150,00. La rettifica del valore del cespite, eseguita ai fini dell’imposta di registro, comportava, secondo l’Agenzia, un incremento anche della plusvalenza realizzata dalla società cedente, con la rideterminazione del reddito dalla stessa conseguito (e, a valle, di quello dei soci), in Euro 157.150,00. Poiché la società aveva espresso in dichiarazione l’opzione per la rateizzazione quinquennale (dichiarando Euro 5.864,00 per ciascun anno, per un totale di Euro 29.321,00), l’Ufficio, con i suddetti avvisi, accertava una maggiore plusvalenza tassabile in capo alla società (per complessivi Euro 157.150,00 , ovvero Euro 31.430,00 per ciascun dei 5 anni).

Società e soci impugnavano gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, deducendo il mancato conseguimento della plusvalenza per effetto del pagamento solo parziale del prezzo della cessione da parte della Assogestioni (poi fallita). La CTP, con sentenza n. 21/2013, accoglieva integralmente i ricorsi rilevando che i contribuenti avevano assolto l’onere probatorio sugli stessi gravante, avendo dimostrato la veridicità del prezzo dichiarato della cessione e, quindi, l’inesistenza della pretesa plusvalenza; compensava le spese di lite.

2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ri badendo che il prezzo della cessione era stato determinato, ai fini del calcolo della plusvalenza, sulla base del valore dell’azienda determinato ai fini dell’imposta di registro; chiedeva, in ogni caso, di ridurre, per effetto del minor prezzo riscosso, la plusvalenza all’importo di Euro 96.208,60, e di dichiarare legittimi gli avvisi di accertamento impugnati nei sopra indicati limiti. I contribuenti si costituivano spiegando appello incidentale volto alla riforma del capo sulle spese. La CTR, con sentenza n. 2414/2014, respingeva l’appello dell’Ufficio confermando la decisione della CTP e compensando le spese del grado.

3. Avverso ladecisione della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi,ovvero:

a) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art.132 cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione apparente;

b) violazione e falsa applicazione de gli artt. 2 e 35 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 277 cod. proc. civ., per avere la CTR annullato integralmente gli atti impositivi, omettendo di procedere ad un accertamento nel merito della pretesa tributaria, ovvero ad una sua rideterminazione. I contribuenti depositarono controricorso e spiegarono ricorso incidentale affidato a due motivi:

a) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale col quale era stata censurata la compensazione delle spese di lite del primo grado;

b) violazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. 546/1992 e 92 cod. proc. civ. per avere la CTR compensato le spese del grado nonostante la soccombenza dell’Ufficio. Con l’ordinanza n. 16009/2021 questa Corte rigettò il primo motivo di ricorso principale ed accolse il secondo, così motivando: “con ii secondo motivo l'Agenzia delle entrate, sempre denunciando un vizio processuale di nullità della decisione, ha lamentato una omessa pronuncia, essendosilimitata la Commissione regionale ad annullare gli atti impositivi, senza invece procedere alla rideterminazione della plusvalenza.

In particolare ha sostenuto che, pur accogliendo le ragioni dei contribuenti in ordine alla determinazione del valore di cessione dell'azienda, ciò avrebbe dovuto comportare una riduzione della maggiore plusvalenza pretesa dall'Ufficio, perché con l'accertamento era stato contestato nonsolo il maggior corrispettivo di cessione, ma anche l'assenza di passività residue da ammort izzare, così che la plusva l enza non corrispondeva a quanto dichiarato dalla società cedente ( € 29,320,00) ma all'intero importo del corrispettivo. Il motivo è fondato.

Premesso che in tema di errores in procedendo il giudice dilegittimità è anche giudice del fatto, deve evidenziarsi che dagli atti allegati, compresol'atto impositivo, risulta che l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato laplusvalenza non solo tenendo conto del maggior valore di cessione accertato ai finidell'imposta di registro, ma anche considerando che, secondo la sua prospettazione, per l'azienda ceduta non emergevano più costi ammortizzabili. Ed infatti la plusvalenza era stata rideterminata in misura corrispondente all'intero importo delcorrispettivo.

L'oggetto della controversia era dunque circoscritto dalla pretesa contenuta nell'avviso di accertamento e dalle specifiche contestazioni a questo rivolte dalla contribuente con il ricorso introduttivo. Ed a tal fine, anche in sede d'appello, lasemplice insistenza dell'Amministrazione finanziaria nella sua pretesa, pur senza ulteriori specificazioni, era sufficiente a identificare e circoscrivere l'oggetto d'indagine del giudice adito nella prospettiva dell'ente creditore (in rapporto delle specifiche critiche sollevate dalla contribuente avverso l'atto impositivo).

Ebbene, tenendo conto del carattere del processo tributario, quale processo di"impugnazione-merito" (già Cass., 10/02/2004, n. 3309; tra le più recenti10/09/2020, n. 18777), ii giudice regionale, pur tenendo conto di un corrispettivo paria quello -di € 120.334,32 - dichiarato dalla cedente, non poteva annullare, sic et simpliciter, l'atto impositivo. Su di lui invece incombeva un giudizio complessivo, il cui esito poteva condurre a fronte del contenuto dell'atto di accertamento e nei limiti deimotivi del ricorso introduttivo e del loro fondamento, all'annullamento dell'atto impositivo oppure solo alla rideterminazione della plusvalenza.

La decisione sotto taleprofilo è del tutto omissiva e va cassata”. La Corte accoglieva, poi, il primo motivo del ricorso incidentale, stante l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’appello incidentale proposto dai contribuenti volto alla riforma del capo della sentenza della CTP, con il quale era stata disposta la compensazione delle spese di lite; riteneva, infine, assorbito il secondo motivo nell’accoglimento del ricorso incidentale e del primo motivo del ricorso incidentale, “dovendo di nuovo provvedere sulle spese il giudice del rinvio”.

4. Riassunto il giudizio dai contribuent i , la Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, con sentenza n. 1356 /202 3 , dopo aver respinto l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla CTR della Lombardia (in relazione agli anni dal 2004 al 2006) e l’istanza di riunione dei due giudizi, rigettava l’eccezione, sollevata dai riassuntori, di preclusione della novità della questione relativa all’assenza di passività da decurtare ipoteticamente dal corrispettivo, sia perché nell’atto di appellol’Ufficio aveva sollevato tale questione sia perché la Suprema Corte aveva affermato che la stessa era stata regolarmente sollevata.

Nel merito accoglieva in parte gravame dell’Agenzia, evidenziando che i contribuenti non avevano mai contestato l’insussistenza di passività da decurtare dal corrispettivo al fine di determinare la plusvalenza; pertanto, determinava la plusvalenza tassabile in Euro120.334,32. Compensava integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.

5. Avverso questa decisione propongonoricorso per cassazione i contribuentiaffidandosi a quattro motivi. L’Ufficioha resistito con controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 12dicembre 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo i contribuenti deduc ono l a « violazione dell’art. 39 co. 1 bisd.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: erronea mancata sospensione del giudizio in ragione della pendenza della causa pregiudiziale in sede di rinvio dinanzi ad altro giudice». Afferma no che erroneamente la C GT - 2 non avrebbe ravvisato il nesso di pregiudizialità tra il presente giudizio (per le annualità 2007 e 2008) e quello pendente innanzi alla CGT-2 della Lombardia (sempre in sede di rinvio, per le annualità 2004, 2005 e 2006); infatti, il presupposto sostanziale della pretesa impositiva era lo stesso (la plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda), per cui, al fine di evitare il contrasto tra giudicati (ratiodell’istituto della sospensione necessaria), la CGT-2 toscana avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla CGT-2 lombarda.

I due giudizi hanno, invece, seguito binari paralleli, ma separati, e i giudici del rinvio sono giunti a conclusioni diametralmente opposte. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Premesso che l’eventuale contrasto tra giudicati è evenienza di fatto esclusa nella specie dalla trattazione all'odierna adunanza camerale di ambedue i ricorsi avverso le sentenze emesse in sede di rinvio, l’art. 295 c.p.c. (riprodotto sostanzialmente nell’art. 39 comma 1bisd.lgs. 546/1992) prevede la sospensione necessaria del processo pregiudicato solo nell’ipotesi (non ricorrente nella specie) in cui il giudizio pregiudicante penda in primo grado.

Si è, al riguardo, precisato che qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).

Tale affermazione deriva dal principio per cui “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado” (così Cass. Sez. U. 19/06/2012, n. 10027; Cass. 04/01/2019, n. 80). Trovando poi applicazione, come detto, il disposto di cui all’art. 337, cod. proc. civ., si configura un’ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sulla mera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima eindipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo.

Il motivo va, pertanto, reietto.

2. Con il secondo strumento di impugnazione i contribuenti deducono la «violazione dell’art. 63 co. 4 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: inammissibilità della questione nuova sollevata dalla controparte inerente il disconoscimento del costo d’acquisto». Sostengono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CGT-2, l’Agenzia nell’atto di appello si sarebbe difesa unicamente in ordine alla questione dell’efficacia probatoria della presunzione su cui si fondano gli atti impositivi di un maggior corrispettivo della cessione di azienda in considerazione del valore definito ai fini dell’imposta di registro; solo nel ricorso per cassazione l’Ufficio avrebbe, invece, posto la diversa (e nuova) questione dell’assenza di passività residue da ammortizzare, al punto che i contribuenti avevano chiesto, nel controricorso, di dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto integrante una inammissibile domanda nuova.

Sulla detta eccezione la Suprema Corte aveva omesso qualsiasi pronuncia. 3.Con il terzo motivo lamentano la «violazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 50 e 51 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: mancato rilievo del giudicato interno formatosi sulla causa petendi della pretesa tributaria, costituita dalla presunzione della maggiore plusvalenza basata sul valore venale dell’azienda ceduta definito ai fini dell’imposta di registro». Deducono che erroneamente la CGT-2 avrebbe respinto l’eccezione di inammissibilità della questione (nuova) relativa all’assenza di passività da decurtare; sottolineano che negli avvisi di accertamento la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda era fondata unicamente sul valore venale dell’azienda come definito ai fini dell’imposta di registro.

4. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima censura, sono infondati. 4.1. Nell’ordinanza di rinvio questa Corte ha riportato il secondo motivo di ricorso dell’Ufficio nei seguenti termini: «con ii secondo motivo l'Agenzia delle entrate, sempre denunciando un vizio processuale di nullità della decisione, ha lamentato una omessa pronuncia, essendosilimitata la Commissione regionale ad annullare gli atti impositivi, senza inveceprocedere alla rideterminazione della plusvalenza. In particolare ha sostenuto che, pur accogliendo le ragioni dei contribuenti in ordine alla determinazione del valore di cessione dell'azienda, ciò avrebbe dovuto comportare una riduzione della maggiore plusvalenza pretesa dall 'Ufficio, perché con l'accertamento era stato contestato nonsolo il maggior corrispettivo di cessione, ma anche l'assenza di passività residue da ammortizzare, così che la plusvalenza non corrispondeva a quanto dichiarato dallasocietà cedente (€ 29,320,00) ma all'intero importo del corrispettivo».

Ha poi ritenuto fondato il detto motivo, evidentemente (seppur implicitamente) rigettando l’avversa eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ritenendo, quindi, la censura ammissibile, prima che fondata. 4.2. Di qui l’infondatezza dei motivi di ricorso in scrutinio, non potendo ritenersi nuova (proprio perché non ritenuta tale da questa Corte nell’ordinanza di rinvio) la censura relativa all’assenza di passività residue da ammortizzare (tra l’altro, esplicitamente indicata negli avvisi di accertamento). In particolare, nessun giudicato interno si è formato sulla causa petendi della pretesa tributaria , avendo questa Corte, nell’ordinanza di rinvio, accolto il motivo di ricorso dell’Ufficio con il quale veniva espressamente evidenziato che con gli avvisi di accertamento si era (anche) contestata l’assenza di passività residue.

Pertanto, la statuizione di rigetto, da parte della CGT-2, dell’avversa eccezione sollevata dai contribuenti non merita censura alcuna.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c.: erronea determinazione della plusvalenza in misura superiore a quella domandata con l’appello dall’amministrazione». Precisamente, la CGT-2 avrebbe determinato la plusvalenza in misura (Euro 120.334,32) maggiore rispetto a quella domandata dall’Ufficio nell’atto di appello (pari ad Euro 96.208,60, pari alla differenza tra Euro 157.100,00 ed Euro 60.941,60). 5.1. Il motivo, subito superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio in quanto pone una questione nascente dalla sentenza della CGT-2 che, quindi, non poteva essere sollevata dai contribuenti prima dell’odierno ricorso, è fondato.

Invero, dalla lettura dell’atto di appello (allegato n. 9 al ricorso per cassazione) effettivamente emerge che l’ADE aveva chiesto sì la riforma della decisione della CTP, ma aveva limitato l’accertamento della plusvalenza ad Euro 96.208,60, pari alla differenza tra Euro 157.100.00 ed Euro 60.941,90. La CGT-2, pertanto, nell’accogliere l’appello previa determinazione della plusvalenza in Euro 120.334,32, è andata ultrapetita, avendo l’Ufficio, nell’atto di gravame, espressamente e chiaramente limitato la propria pretesa, almeno in questo giudizio (pertanto, limitatamente alle annualità 2007 e 2008), nella minore somma di Euro 96.208.60.

6. Il quarto motivo di ricorso va, pertanto, accolto, rigettati i primi tre; la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in altra composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quart