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Ordinanza — n. 33549/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33549/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the tax authority. Although the underlying dispute involved a tax assessment regarding property classification and rental yield, the procedural outcome was driven by the parties' agreement to abandon the litigation. Consequently, the court ordered mutual compensation of judicial expenses under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a cassation appeal is withdrawn and accepted, the proceedings are extinguished, and the court must order compensation of costs, excluding the mandatory payment of the uniform contribution to the losing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs tax cassation appeal uniform contribution riclassificazione di terreni riduzione del canone locativo dezonamento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Stante l’accettazione della rinunzia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27604/2020 R.G. proposto da: BECCHI BRUNO, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA GRILLO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn. 246/2020 depositata i l 30/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere FABIO DI PISA.

FATTI DI CAUSA 1. Bruno Becchi ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 246/18/2020, depositata in data 30.1.2020 e non notificata in forza della quale veniva confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’ impugnazione proposta dal contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale avente nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. MI0412344/2016 emesso dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Milano in forza del quale era stato rettificato il classamento dell’unità immobiliare di proprietà dell’esponente, sita in Milano, via Visconti di Modrone n. 33 da categoria A/2, classe 7 a categoria A/1, classe 3, i vani catastali rideterminati in 12,5 (da 14,5) e la rendita catastale in € 6.552,55 (da € 6.440,27).

2. L’ ufficio resiste con controricorso.

3. Il difensore di parte ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, con relativa accettazione da parte dell’Ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva questo Collegio che per effetto della intervenuta rinunzia da parte del ricorrente ritualmente accettata dall’ufficio (giusta documentazione versata in atti) va dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Stante l’accettazione della rinunzia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 14 ottobre 2025. Il Presidente (Li