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Decreto — n. 33464/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33464/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33464/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13763/2025 R.G. proposto da: IACOMINO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELA NAPOLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE - -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.7182/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33464/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13763/2025 R.G. proposto da: IACOMINO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELA NAPOLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE - -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.7182/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese legali anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE - -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.7182/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13763/2025 R.G. proposto da: IACOMINO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELA NAPOLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE - -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.7182/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13763/2025 Numero sezionale 4348/2025 Numero di raccolta generale 33464/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 13763/2025 Numero sezionale 4348/2025 Numero di raccolta generale 33464/2025 Data pubblicazione 22/12/2025