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Ordinanza — n. 33429/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33429/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33429/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9809/2019 R.G. proposto da CARTELLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO n.32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 2750/2018 depositata il 14/09/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33429/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, denunciando omesso esame di documentazione, nella fattispecie gli elementi relativi al percorso notificatorioeseguito.

Parole chiave

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saldo scoperto recupero di crediti ricupero di diritti doganali dazi doganali non pagati attestato di carenza beni capacità di obbligarsi in via cambiaria
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9809/2019 R.G. proposto da CARTELLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO n.32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 2750/2018 depositata il 14/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il Sig. Salvatore Cartella era raggiunto da intimazione di pagamento per quasi due milioni di euro, fondata su presupposta cartella esattoriale di cui nega la regolare notifica. Nello specifico, afferma che di tale atto impo-esattivo sia stata tentata la notificazione con la procedura per l’assolutamente irreperibile, senza indicazione da parte del notificatore delle ricerche svolte, pregiudicando quindi la ritualità della procedura di notificazione.

Investito della questione, il collegio di prossimità ha rilevato la prescrizione del credito tributario, per quanto attiene le sanzioni, ma dichiarava la validità della notifica, con sentenza che era confermata in appello. Ricorre quindi il contribuente, sig. Salvatore Cartella, agitando due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, nel concreto lamentando che il notificatore non abbia indicato le ricerche fatte, ma siasi limitato a sottoscrivere un modello prestampato, riportato a pag. 5 del ricorso, ai fini dell’esaustività e completezza del motivo. 1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, denunciando omesso esame di documentazione, nella fattispecie gli elementi relativi al percorso notificatorioeseguito.

2. In via preliminare di rito occorre scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Patrono erariale nel proprio scritto difensivo. Premesso che l’attività materiale di notificazione (di cui è qui controversia) è riferibile all’incaricato della riscossione e non all’Agenzia impositrice, si eccepisce la mancata esaustività del ricorso che non riporta gli stralci degli atti dei gradi di merito, ai fini della sua completezza. Per altro verso, si afferma che la critica alla sentenza si sostanzia in una mancata considerazione dell’effettiva notificazione, piuttosto che sul mancato esame della documentazione in atti, di talché la pronuncia avrebbe dovuto essere aggredita con il rimedio della revocazione e non con il ricorso per cassazione.

Entrambe le eccezioni sono infondate. Per un verso, infatti, il ricorso riproduce al suo interno la relazione di notifica da cui desume la violazione di legge della sentenza impugnata nel valutare il percorso notificatorio. Per altro verso, la censura oppone il mancato esame di fatti (procedimentali), quali il percorso di notificazione, che è stato oggetto di discussione fra le parti e che è essenziale alfine del decidere. Le eccezioni inrito sono quindi da disattendere ed il ricorso può essere esaminato.

3. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Risulta certo che il notificatore non ha indicato le ricerche fatte, ma ha sottoscritto un modello prestampato, riportato a pag. 5 del ricorso, ai fini dell’esaustività e completezza del motivo. Tale procedura sipone in contrasto con gli insegnamenti di questa Suprema Corte di legittimità che, anche di recente, ha ribadito come in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (così Cass.

T., n. 781/2025, ma in termini altresì 14658/2024). Nel caso specifico, la sentenza in scrutinio dichiara che sono state fatte ricerche anche anagrafiche, ma non indica quali, né si confronta con le attestazioni documentali che si rivelano insufficienti, proprio perché insuscettibili di subire querela di falso, che è l’unico strumento con cui la parte privata può contestare le dichiarazioni del notificatore-pubblico ufficiale.

4. Il secondo motivo, attinente all’omesso esame di documentazione relativa alla notificazione, resta assorbito dall’accoglimento del primodi cui è comunque una specificazione.

5. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto necessari in ordine alla procedura di notificazione della cartella in oggetto, alla luce dei sopra richiamati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria,