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Ordinanza — n. 33385/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes tax dispute after taxpayer opts for simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33385/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal against the regional tax commission's 2017 judgment inadmissible and extinguished the proceedings. The taxpayer, CO.GE.A s.r.l., initially challenged the judgment regarding IRES advance payments and the right to be heard, but subsequently opted for the simplified tax dispute resolution procedure introduced by the 2018 law. The court ruled that by voluntarily submitting to this settlement mechanism and paying the installment plan, the underlying controversy ceased to exist, thereby terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified tax dispute resolution procedure, the court must declare the extinction of the proceedings, rendering any prior appeal inadmissible as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution extinction of proceedings inadmissible appeal IRES advance payments right to be heard assicurazione contro il terremoto rimborso delle spese garanzia delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l.
Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973
183 del 2011(relativo al sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009) , e il secondo per asserita inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.Il valore della causa indicato in ricorso è di € 24'807,00.
Art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018
Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CO.GE.A s.r.l., rappresentata e difes a , giusta procura speciale a marginedel ricorso, dall’Avvocato Francesco Camerini del Foro d i L ’Aquila (francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it) e dagli Avvocati Adriano Rossi e Paola Rossi del Foro di Roma ( abriano.rossi@legalmail.it ; paola.rossi@legalmail.it), presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie n. 1 ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 896 del2017, pronunciata dalla V sez. della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzoil 6/07/2017, e pubblicata il 23/10/2017; udita: la relazione svoltain c.c. dal Consigliere Manuel Bianchi.

Oggetto: Definizione agevolata -Estinzione. -2 - RILEVATOE CONSIDERATO Con ricorso spedito per la notificazione il 16/04/2018, CO.GE.A s.r.l. ha impugnato lasentenza supra indicata , per due motivi entrambi consistenti in asserite violazioni di legge, il primo in particolare relativo allemodalità di calcolo degli acconti IRESnella vigenza del comma 28 dell’art. 33 della l. n. 183 del 2011(relativo al sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009) , e il secondo per asserita inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.Il valore della causa indicato in ricorso è di € 24'807,00.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con ampio controricorso. Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, che ha previsto le modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie. La società ha deciso di avvalersi di tale facoltà ed ha presentato, in data 29/05/2019, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle e ntrate, domanda (protoc. AGE.AGEV - ST1.REGISTRO UFFICIALE . 0944703.31/05/2019-I) di definizione agevolata della controversia sopra indicata, versando l’importo di € 15’680,16 oltre interessi (in 20 rate trimestrali come previsto dall’art. 6, comma 6, cit.).

L’Agenzia delle entrate in data 31/05/2019 ha attestato la ricezione della domandae non ha notificatosuccessivo atto di diniego entro il termine di legge del 31/07/2020. La società contribuente ha depositato in giudizio i modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento integrale del piano rateale del predetto condono. Vanno pertanto dichiarate la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Come disposto per legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M Dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in