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Ordinanza — n. 33384/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33384/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33384/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30589/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro FRANCESCHELLI Ennio , rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrogio Novelli, con domicilio digitale spesso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 268/2020 , depositata i l 26 febbraio 2020 .

Regesto Legislator

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art. 5 legge n. 130/2022; Ordinanza — n. 33384/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro FRANCESCHELLI Ennio , rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrogio Novelli, con domicilio digitale spesso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 268/2020 , depositata i l 26 febbraio 2020 .

Parole chiave

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associazione con scopo economico difetto di legittimazione dell'associazione statuto giuridico ramo d'azienda impresa commerciale cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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art. 5 legge n. 130/2022
Con nota del4 novembre 2025 l’Agenzia ha depositato l’ atto di adesione a ll’istanza d’estinzione per definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130/2022.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30589/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro FRANCESCHELLI Ennio , rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrogio Novelli, con domicilio digitale spesso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 268/2020 , depositata i l 26 febbraio 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con avviso di accertamento n. TL3043204209/2015 per l’anno 2009, notificato in data del 2 ottobre 2015, l’Agenzia delle entrate ha contestato violazioni con riferimento ai tributi societari IRES, IRAP, IVA, alla U.S.D Cella (cessata il 15 aprile 2012), equiparandola a un ente commerciale. Avverso tali contestazioni, Ennio Franceschelli , in qualità di rappresentante legale,ha proposto ricorso, accolto nel merito dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 760/04/2017. 2.

–Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. Si costituiva ilcontribuente. La Commissione tributaria regionale delle Liguria , con sentenza n. 268/06/2020, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Si è costituitoil contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con memoria del 15 ottobre 2025 , il contribuente ha depositato un’istanza per l’estinzione del procedimento allegando la domanda per la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione (art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130) e F24 attestante l’intervenuto pagamento, entrambi dell’11 gennaio 2023, nonchéla PEC indirizzata all'Agenzia delle entrate.

Con nota del4 novembre 2025 l’Agenzia ha depositato l’ atto di adesione a ll’istanza d’estinzione per definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130/2022. 2. - Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del