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Ordinanza Interlocutoria — n. 33373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on IMU tax due to lack of possession and procedural errors regarding demolition orders.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding IMU taxes. The taxpayer argued the court erred in applying the principle of accession and failed to properly assess the tax liability given the building's illegal status and demolition orders. The court rejected these claims, noting that the tax authority correctly identified the taxpayer as the owner based on the principle of accession and the lack of formal objection to the cadastral proposal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 934 c.c.: The court established that the tax authority must prove the taxpayer's status as the subject of the tax, and the principle of accession binds the owner to the tax liability regardless of the building's legal status or demolition orders.

Parole chiave

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IMU tax liability principle of accession demolition orders cadastral proposal tax authority burden cassation appeal procedural error imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Art. 934 c.c.
Art. 1, comma 2 e Art. 3, commi 1 e 2 d.lgs. 504/1992
Art. 8, comma 2 e Art. 9, comma 1 d.lgs. 23/2011
Art. 13, comma 2 d.l. 201/2011

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 21650/25, Sezione Tributaria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 3985 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto MARI MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Salvatore, come in atti domiciliata, RICORRENTE CONTRO COMUNE DI RAPINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Di Filippo, come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 493/20 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, pubblicata in data 9 novembre 2020.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza numero 493/20, pubblicata in data 9 novembre 2020, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Rapino avverso la sentenza numero 617/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Mari Maria Cristina ed era stato annullato l’avviso di accertamento numero 12000037 del 16 ottobre 2017, in forza del quale il Comune di Rapino, con riferimento al periodo di imposta 2012, aveva reputato dovuta la maggiore somma -rispetto a quella versata dalla contribuente, pari ad euro 1.521,00- di euro 3.655,00, a titolo di IMU.

2. Mari Maria Cristina proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue ragioni con memoria.

3. Il Comune di Rapino perorava l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso ed invocando la reiezione dell’impugnazione. Ha depositato memoria.

4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva emessa la presente ordinanza interlocutoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato sui seguenti motivi: - con il primo motivo di gravame la ricorrente, allegando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5 (rectius n.4)) , del codice di procedura civile, ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; ed, infatti, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, per un verso, aveva reputato la contribuente tenuta al versamento dell’imposta sul presupposto della sua qualità di proprietaria del bene, in virtù del principio dell’accessione, per cui, sebbene l’immobile fosse stato realizzato da un soggetto terzo (la Sagifur s.r.l.), era tenuta a risponderne fiscalmente e, per altro verso, aveva sostenuto che la suddetta società aveva realizzato il manufatto in mancanza di una regolare procedura autorizzativa urbanistica, tanto da essere destinataria di un ordine di integrale demolizione, risalente all’anno 2000, a riprova della clandestinità con la quale era avvenuta l’edificazione; -con il secondo motivo di gravame la ricorrente, evocando il vizio disciplinato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, si è doluta della falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 934 del codice civile e 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, con riferimento alla prova della sua contestata soggettività passiva, non suscettibile di essere ravvisata con riguardo al fabbricato realizzato dalla Sagifur s.r.l., destinataria di un ordine di demolizione, non ottemperato, che era in grado, oltre tutto, di determinare l’acquisizione del bene e dell’area di sedime in capo al Comune di Rapino; -con il terzo motivo di gravame la ricorrente ha denunciato, richiamando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, in quanto, erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo non aveva dato adeguato risalto al fatto che il bene, oltre ad essere stato realizzato dalla Sagifur s.r.l., era stato oggetto di un ordine di demolizione, che era stato rivolto in via esclusiva alla suddetta società “in ragione della sua titolarità”, valorizzando, viceversa, il principio dell’accessione, disciplinato dall’articolo 934 del codice civile, ed il fatto che la contribuente non avesse impugnato la proposta di accatastamento, nonostante avesse ricevuto la notifica del relativo atto, circostanza che dimostrava con chiarezza che si riteneva proprietaria del bene, non essendo rilevante la pendenza di procedure demolitive, perché il co- destinatario obbligato al ripristino poteva essere anche il costruttore; in tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado non aveva fatto buon governo dei principi operanti in materia di onere della prova, atteso che la qualità di soggetto passivo d’imposta doveva essere dimostrata dall’ente impositore, il quale non poteva adagiarsi sui dati catastali, che potevano avere solamente valore indiziario ed erano sconfessati dalla stessa condotta tenuta dal Comune di Rapino, il quale, perfino nel giudizio amministrativo che lo aveva visto contrapposto alla società costruttrice del fabbricato, non aveva contestato la qualità di proprietaria dell’immobile della Sagifur s.r.l., né aveva chiamato a partecipare al processo Mari Maria Cristina; -con il quarto motivo di gravame la ricorrente, prospettando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, ha stigmatizzato la falsa applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 23 del 2022, in relazione all’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legge numero 201 del 2011, essendo carente il presupposto impositivo oggettivo, costituito dal possesso dell’immobile, che non aveva mai avuto, circostanza sulla quale la sentenza non si era soffermata, nonostante le sue controdeduzioni in sede di gravame.

2. Orbene, con riferimento alle disposizioni dettate in materia di ICI (decreto legislativo numero 504 del 1992, articoli 1, comma 2, e 3, commi 1 e 2), essenzialmente riprodotte, in sostanziale continuità disciplinare, da quelle dettate in materia di IMU (articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011, ed articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 201 del 2011, convertito dalla legge numero 214 del 2011), questa Corte, prendendo le mosse dalla nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta), ha ritenuto, con ordinanza interlocutoria numero 21650/25, che rivestisse portata nomofilattica la questione inerente alla rilevanza dell’ordine di demolizione e, nello specifico, all’effetto acquisitivo prospettabile, ipso jure , in relazione all’inottemperanza di un ordine di tal fatta, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.

3. Il tema preso in esame nella suddetta ordinanza potrebbe avere profili di comunanza con alcune delle questioni dibattute nella presente controversia, per cui è opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione su tale questione. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, così provved