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Ordinanza — n. 33355/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33355/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33355/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione in scrutinio, per le ragioni di sèguito esposte. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo di causa emerge che detto ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale dal difensore del Di Gennaro, secondo la disciplina di cui alla L. n. 53 del 1994. 2.1 Sennonchè, non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia notificata dell’atto, rinvenendosi all’interno dell’incarto processuale soltanto la ricevuta di spedizione.

Regesto Legislator

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artt. 2697 c.c, art. 39 d.p.r. 600/1973; Ordinanza — n. 33355/2025 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Parole chiave

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documenti bancari titolari di conti bancari appropriazione indebita di fondi sequestro di conti bancari sorveglianza delle relazioni bancarie assegno bancario

Disposizioni normative citate

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artt. 2697 c.c
360, comma [1, n°] 3) [c.p.c.], per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2697 c.c.
art. 39 d.p.r. 600/1973
[1, n°] 3 [c.p.c.] per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. 600/1973 .

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 9278/2020
Sez. Un. n. 9278/2020, Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21516/2019 R.G. proposto da DI GENNARO BARTOLOMEO, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Esposito (dom. digit.: paoloesposito1@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 452/2019 depositata il 24 gennaio 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Bartolomeo Di Gennaro, titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di parcheggio di veicoli nel Comune di Positano, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del D.

Lgs. n. 446 del 1997 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dal predetto contribuente in relazione all’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA. L’atto impositivo si fondava sulle risultanze delle indagini bancarie condotte dall’Ufficio su conti correnti ritenuti riconducibili all’imprenditore verificato, dalle quali erano emersi prelevamenti e versamenti non giustificati e incompatibili con la bassa redditività da lui dichiarata per il periodo d’imposta in questione.

Il Di Gennaro impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno, la quale respingeva il suo ricorso. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 452/2019 del 24 gennaio 2019 rigettava l’appello della parte privata. Avverso tale sentenza il Di Gennaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, così rubricati: (1) Illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n° 3) c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, d.p.r. n. 600/1073 - Nullità dell’avviso di accertamento per carenza di legittimazione del funzionario che ha sottoscritto gli atti impositivi su delega del capo dell’ufficio.

Impossibilità di desumere l’appartenenza alla terza area del funzionario delegato, e quindi la qualificazione dello stesso nell’àmbito del personale direttivo ; (2) Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n° 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice della sentenza, oggetto del presente ricorso, trascurato sia l’esame della validità della delega al funzionario, sottoscrittore dell’avviso di accertamento, in relazione ai requisiti soggettivi del medesimo, sia ogni considerazione relativa ai conseguenti effetti giuridici di tale inidoneità ; (3) Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, comma [1, n°] 3) [c.p.c.], per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2697 c.c. e ... 32 [comma 1]n° 2) d.p.r. 600/73 ; (4) Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, co.[1, n°] 5 c.p.c. per l’omesso esame relativo ad un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata disamina degli allegati sub 5 e 6 del ricorso in appello attestanti le movimentazioni tra il conto corrente personale del titolare della ditta e quello invece intestato alla ditta ed oggetto di accertamento ; (5) Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, co. [1, n°] 3 [c.p.c.] per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. 600/1973 .

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione in scrutinio, per le ragioni di sèguito esposte.

2. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo di causa emerge che detto ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale dal difensore del Di Gennaro, secondo la disciplina di cui alla L. n. 53 del 1994. 2.1 Sennonchè, non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia notificata dell’atto, rinvenendosi all’interno dell’incarto processuale soltanto la ricevuta di spedizione.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dellaL. n. 890 del 1982, richiamato dall’art. 3, comma 3, della citata L. n. 53 del 1994, l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione effettuata mediante il servizio postale, la quale non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato, ma si perfeziona con la consegna dello stesso al destinatario. 3.1. Sul tema trattato è costante l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c.

è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità del rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per l’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., il quale è previsto nella sola ipotesi di notificazione nulla ma pur sempre materialmente avvenuta (cfr.

Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020, Cass. n. 8717/2013). 3.2 Occorre, inoltre, tener presente che, in base alla nuova formulazione dell’art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile «ratione temporis»in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 149 del 2022, «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio». 3.3 Alla luce di quanto precede, poiché il ricorrente non ha provveduto entro il termine suddetto, né successivamente, al deposito dell’avviso di ricevimento in parola -come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria-, il presente giudizio va definito con una pronuncia di inammissibilità dell’esperito gravame.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte pubblica destinataria dell’impugnazione svolto attività difensiva in questa sede.

5. Stante l’esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso ar