Cassation court dismisses appeal against tax decision due to apparent lack of reasoning in appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision of April 15, 2021. The Regional Commission had rejected the taxpayer's claim regarding the absorption of losses by exempt income, merely citing a prior lower court decision without independently analyzing the specific arguments presented. The Court ruled this insufficient because the appellate judgment failed to critically examine the merits of the taxpayer's complaints, violating the requirement for reasoned decisions under Article 112 and 360 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, Art. 360 c.p.c.; The appellate court must independently and critically examine the merits of the appealed decision's arguments, rather than merely citing a prior judgment, to avoid a nullity due to apparent lack of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro Romano Autolinee Regionali s.p.a., in persona del l.r., rappresentata e difes a , giusta procura speciale in calce al l’atto di controricorso, dall’Avvocato Flavio Vincenzo Ponte, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso Oggetto: motivazione apparente. -2 - la sentenza n. 4136 del 2 021 , pronunciata il 1 5 /0 4 /20 21 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, e pubblicata il20/12/2021; udita la relazione svoltain c.c. dal Consigliere Manuel Bianchi. FATTI DI CAUSA 1.Nei confronti della odierna parte resistente v eniva notificato , in data 1.07.2013, avviso di accertamento n. TD5030100241 con cui era stata accertata una maggioreIRES di € 15.831,00 i n relazione all'anno d'imposta 2008.
2. Adita dalla parte privata, la Commissione tributaria provinciale di Crotone accoglieva il ricorso , ritenendo “spirato” il potere dell’Ufficio di rettificare le perdite utilizzate dalla società in riduzione della base imponibile, in quanto esercitato oltre il 31/12/2012, cioè oltre il quarto anno successivo a quello di dichiarazione delle predette perdite.
3. Ricorreva in appello l’Agenzia fiscale, peraltro rinnovando argomenti già posti a base dell’originario atto impositivo e già sviluppati in prime cure. In sostanza, secondo l’Ufficio erariale, le menzionate perdite dovevano ritenersi assorbite, ex art. 84 del TUIR, dall’eccedenza dei proventi esenti rispetto ai componenti non dedotti. La Commissione tributaria regionale rigettava il gravamesostenendo la correttezza dell’operato dei primi Giudici, che avevano richiamato per relationem la sentenza della CTR Calabria n. 3249 del 2017 , emessa su analoghe questioni ma in relazione al l’anno d’imposta 2009.
4. Contro tale pronuncia di rigetto , compiutamente indicat a in intestazione, propone ricorso per cassazione il Fisco, affidandosi a due motivi. Resi ste il contribuente, il quale si riporta anche a due memorie ulteriormente illustrative.
5. La Corte di cassazioneha dapprima emesso ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, sinché, nella composizione di cui in intestazione, -3 - all’esito della odierna camera di consiglio, ha deliberato la presente ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamenta omessa pronuncia, perché la Commissione tributaria regionale non avrebbe risposto nel merito alle doglianze agitate con l’atto di gravame(in particolare il già detto assorbimento delle perdite con i maggiori proventi esenti), essendosi limitata a giudicare corretta ed ammissibile la motivazione della CTP, quanto alla tecnica per relationemadottata rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale di Catanzaro (sent. n. 3249 del 2017).
2. Il secondo motivo, ex artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deduce la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, per non avere spiegato in alcun modo le ragioni di confermare la sentenza di prime cure,nonostante le censure riguardassero l’ intero impianto di quest’ultima, ben al di là della tecnica della relatioadoperata dai Giudici provinciali. I motivi sono entrambi fondati e meritano pieno accoglimento.Possono essere trattati congiuntamente. La sentenza n. 4136 del 2021 è infatti nulla, perché emessa con motivazione che non si confronta in alcun modo con le deduzioni azionate con l’apposito atto di impugnazione.
I Giudici calabresi, del tutto apoditticamente, scrivono che in primo grado correttamente era stato impiegato il metodo della motivazione per rinvio e trascrizione di altra sentenza, utilizzando così, la CTP,una modalità espositiva senz’altro ammissibile. È evidente che tale perifrasi, tuttavia, si risolve in un concettualismo astratto, privo di alcun reale ed autonomo esame critico della pronuncia appellata, che viene confermata sulla scorte dell’idea che– in generale – la -4 - motivazione per relazione è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Il che è ovvio, altrettanto quanto – peraltro – il fatto che non ogni motivazione ob relationem, sol perché tale, è per ciò stesso corretta ed esaustiva. Il Collegio di appello è dunque incorso nel vizio denunziato, così come delineato dal consolidato orientamento di legittimità (ad esempio Sez. 1, ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, Rv. 673839-01; Sez. 3, ordinanza n. 4166 del 15/02/2024, Rv. 670117-01), avendo omesso di esaminare le doglianze sottopostele e di operare un serio vaglio sulla loro consistenza nel merito,così a ben vedere finendo per avallare, come per una sorta di petitio principii, il giudizio che – viceversa – gli era stato demandato di scandagliare.
È stato infatti precisato che la motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato(così Sez. 5, Sentenza n. 21443 del 06/07/2022, Rv. 665310-01). Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, cui va altresì rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti