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Ordinanza Interlocutoria — n. 33277/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 33277/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26823/2024 R.G. proposto da PALMIERI VINCENZO MARIO, elettivamente domiciliato in ORVIETO, VIA GARIBALDI 17, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROMOLI che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO UMBRIA n. 177/02/24 depositata il 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 177/02/24 del 08/05/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da Vincenzo Mario Palmieri e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 97/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Terni (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. 2.Vincenzo Mario Palmieri impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE restava intimata.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 33277/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che la questione posta nel ricorso concerne la validità dell’instaurazione di un giudizio tributario (nella specie, appello) il cui ricorso introduttivo è stato redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo PEC, questione su cui appare necessaria una disamina in sede nomofilattica. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative validità della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale priorità del credito fiscale contenzioso tributario
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26823/2024 R.G. proposto da PALMIERI VINCENZO MARIO, elettivamente domiciliato in ORVIETO, VIA GARIBALDI 17, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROMOLI che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO UMBRIA n. 177/02/24 depositata il 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 177/02/24 del 08/05/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da Vincenzo Mario Palmieri e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 97/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Terni (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. 2.Vincenzo Mario Palmieri impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE restava intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che la questione posta nel ricorso concerne la validità dell’instaurazione di un giudizio tributario (nella specie, appello) il cui ricorso introduttivo è stato redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo PEC, questione su cui appare necessaria una disamina in sede nomofilattica. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in