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Ordinanza Interlocutoria — n. 33275/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits case for joint trial of three related tax appeal proceedings involving a defunct cooperative.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione issued an interlocutory order remitting the case to a new role for joint trial with two other pending proceedings. The underlying dispute involves a taxpayer, Rosafio Gianluigi, appealing a tax assessment against a defunct cooperative where he was a partner. The court decided to consolidate the cases because other partners' appeals were already pending, ensuring a unified judicial examination of the shared legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When multiple proceedings involving the same legal questions and parties are pending, the court must remit the case for joint trial to ensure procedural economy and consistent jurisprudence.

Parole chiave

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tax appeal consolidation joint trial order procedural economy defunct cooperative liability interlocutory remittal società cooperativa responsabilità dei soci debito sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

AMMINISTRATORE DI FATTO - RINVIO. Ud.28/11/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17156/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSAFIO GIANLUIGI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 505/23/23 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 505/23/23 del 24/02/2023 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da Gianluigi Rosalfio avverso la sentenza n. 2733/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava la società cooperativa Ambiente Tecnologia, cancellata dal registro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era stato notificato in data 02/01/2015 al sig.

Rosalfio in quanto socio e responsabile pro quotadei debiti della predetta società. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Gianluigi Rosalfio restava intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che pendono altri due procedimenti che coinvolgono altro socio della società cooperativa Ambiente Tecnologia, Luce Tiziana Scarlino, iscritti al R.G. n. 17572/2024 e n. 17581/2024, cosicché appare opportuna una trattazione unitaria. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione unitaria con i procedimenti R.G. n. 17572/2024 e n. 17581/2024. Così deciso in