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Ordinanza Interlocutoria — n. 33270/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax dispute to conciliation before final judgment on VAT assessment reliance. Auto Europe vs Revenue Agency. Partially allowed.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33270/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a chamber session for conciliation proceedings. Auto Europe LLC challenged a second-instance tax court decision regarding VAT assessment reliance, while the Revenue Agency opposed the request. The court prioritized settlement efforts before addressing the substantive legal arguments on the taxpayer's claim.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: When parties jointly request conciliation, the court must suspend the trial to facilitate settlement before proceeding with the merits of the dispute.

Parole chiave

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tax conciliation procedure VAT assessment reliance Cassation remand order joint settlement request tax dispute mediation impugnabilità della decisione di rinvio procedura di ricupero d'imposta motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 370, first paragraph, Code of Civil Procedure
3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod.
Art. 371, Code of Civil Procedure
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18077/2023 R.G. proposto da AUTO EUROPE LLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LAZIO n. 487/13/23 depositata il 01/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 487/13/23 del 01/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6423 del 05/03/2020, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Auto Europe LLC (di seguito Auto Europe) avverso la sentenza n. 57/62/12 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la questione ancora all’esame della CGT2 a seguito del rinvio della Corte di cassazione era quella relativa all’eventuale sussistenza di un legittimo affidamento, questione riproposta dalla società Auto Europe, e non esaminata nel giudizio d’appello, in quanto la predetta società era risultata totalmente vittoriosa. 2.Auto Europe impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia (di seguito PDA), opposta dal contribuente con istanza del 16/05/2025. 5.Il P.G. depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto il rinvio dell’adunanza al fine di procedere a conciliazione della controversia. 2.La causa va, dunque, rinviata al fine di consentire la definizione della lite. P.Q.M La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 29/01/2