Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33264/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33264/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33264/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; -ricorrente- contro VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti n.9presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marini che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Riccardo Vianelloper procura a margine del controricorso. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1763 / 26 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 24 novembre 201 5 ;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33264/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorsoè stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione, per ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, di domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, come convertito dalla legge n.136 del 2018, corredate da ricevuta di pagamento, del 24 maggio 2019, di versamento dei relativi importi. Il P.G. ha depositato memoria concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio,con spese a carico di chi le ha anticipate.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale dovere di collaborazione del contribuente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; -ricorrente- contro VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti n.9presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marini che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Riccardo Vianelloper procura a margine del controricorso. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1763 / 26 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 24 novembre 201 5 ;

Tributi-Definizione agevolata-Estinzione- cessata materia del contendere udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19novembre 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; udito il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; uditiper la ricorrente l’Avvocato generale dello Stato Alfonso Peluso e per la controricorrente/ricorrente incidentale l’Avv. Pierluigi Muccari per delega dell’Avv.

Giuseppe Marini. FATTI DI CAUSA Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Società Cooperativa Agricola Vignaioli Veneti di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2011, l’Agenzia delle entrate ricorre, con tremotivi, nei confronti della predetta società, che resiste con controricorsoe propone ricorso incidentale su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delVeneto (d’ora in poi C.T.R.) aveva accolto l’appello della contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, proposti avverso la prima decisione con la quale la C.T.P. aveva accolto il ricorso introduttivo limitatamente al rilievo concernente la costituzione del fondo perdite nelle società collegate.

Il ricorsoè stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione, per ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, di domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, come convertito dalla legge n.136 del 2018, corredate da ricevuta di pagamento, del 24 maggio 2019, di versamento dei relativi importi. Il P.G. ha depositato memoria concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio,con spese a carico di chi le ha anticipate.

RAGIONI DELLA DECISIONE Dalla documentazione, come sopra meglio specificata, versata in atti dalla contribuente risultano rispettate tutte le condizioni dettate dalla legge ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/2018,conv. dalla legge n.136/2018. La controversia non è infatti tra quelle escluse dalla definizione agevolata e, nel termine fissato dalla legge , non risulta essere stato opposto dall’Amministrazione diniego né avanzata dalla parte interessata istanza di trattazione. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,con spese a carico di chi le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,alla luce dei principi fissati da Cass.n.1778 del 29/01/2016, per l’Agenzia delle entrate , e da Cass. n. 14782 del 07/06/2018per la ricorrente incidentale. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le h