Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33216/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by ordering new role due to missing procedural file.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision by ordering the case remitted to a new procedural role. The taxpayer argued for cassation regarding an IRPEF payment order, while the tax agency resisted with a counter-claim. The court ruled that specific procedural defects necessitated acquiring the complete case file, which was not yet available, thus requiring a remand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When a procedural defect requires the acquisition of the case file, the court must remand the cause to a new role.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Tax Appeal Procedural Defect Remand to New Role Case File Acquisition Cassation Appeal IRPEF Tax Order ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c .
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13730/2022 R.G. proposto da : CONSOLO ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Maccora in forza di procura allegata al ricorso; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– nonché AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - Ordinanza interlocutoria avverso la sentenza n. 10 483 /20 21 della Commissione tributaria regionale dell a Sicili a , sezione staccata di Messina, depositata il 24/11/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA 1. In causa avente ad oggetto cartella di pagamento con oggetto IRPEF, redditi soggetti a tassazione separata, anno di imposta 2015, proposta da Rosaria Consolo, la Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle entrate, che in primo grado era intervenuta in causa, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva il gravame.

2. Contro tale decisione la contribuente ha prop osto ricorso per cassazionesulla base di tre motiv i . L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre non ha svolto attività difensiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025 RAGIONI DELLA DECISIONE La natura processuale di alcuni dei vizi denunciati rende necessaria l’acquisizione del fascicolo processuale, con conseguente necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del gi