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Ordinanza — n. 33212/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding forced execution statute of limitations abrogation timing. The court rejects the claim that the tax authority missed the deadline. The ruling clarifies that the abrogation of the limitation period applies immediately upon entry into force. The court holds that the authority did not miss the deadline because the old term had not yet expired when the new law took effect. The decision confirms the validity of the forced execution initiation. The taxpayer is ordered to pay the costs of the appeal. The court emphasizes the immediate effect of the legislative abrogation. The ruling establishes a clear principle on the interaction between old and new laws. The case concludes with the rejection of the taxpayer's procedural and substantive arguments. The court affirms the tax authority's right to proceed with execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Court's decision regarding the statute of limitations for forced tax execution. The taxpayer argued that the tax authority failed to initiate execution within the required timeframe, while the authority contended that the relevant deadline had been abrogated before it expired. The Court ruled that the abrogation of the specific deadline provision took immediate effect upon publication, meaning the authority was not in default since the old deadline had not yet run out at that moment. Consequently, the Court dismissed the appeal, holding that the tax authority's actions were lawful under the transitional legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 159 del 2015; Art. 29 lett. e) d.l. n. 78 del 2010: The immediate effect of the abrogation of a statutory limitation period for forced execution means the authority does not incur in decadence if the previous deadline had not yet expired at the moment the new law entered into force.

Parole chiave

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forced execution limitation statutory abrogation effect tax authority decadence transitional provisions immediate legal effect procedural deadline Cassation dismissal tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 159 del 2015
Rosanna Angarano 3 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento per avviare l’espropriazione forzata era stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett.
Art. 29 lett. e) d.l. n. 78 del 2010
159 del 2015 non poteva essere applicataal termine di decadenza diun avviso di accertamento notificato nel 2012 in quanto non avente efficacia retroattiva; che , pertanto, si sarebbe dovuto fare esclusivamenteriferimento ai termini di decadenza previsti dall’art. 29 legge n.
Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 56 del 1992
Massimo Orsi, con l’appello incidentale , eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale perché proposto a mezzo di un procuratore esterno all’Ufficio in violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 56 del 1992.
Art. 25 legge n. 1566 del 2005
Affermava in proposito che l’atto di accertamento è titolo immediatamente esecutivo sicché non era necessario alcun ulteriore atto nel termine di decadenza di cui all’art. 25 legge n. 1566 del 2005 e che il termine di decadenza del 31 Cons.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 182 cod. proc. civ
per non aver dichiarato inammissibile l’appello principaleproposto a mezzo avvocato del libero foroe per aver concesso all ’Agente della Riscossione termine ex art. 182 cod. proc. civ., persanare la costituzione, e così ritenendo sanatala notifica dell’appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. 09/11/2018, n. 28741
Questa Corte, infatti, ha già precisato che l’eventuale costituzione a mezzo avvocato del libero foro in ipotesi in cui la medesima è esclusa si ha un vizio di nullità del mandato difensivo (Cass. 09/11/2018, n. 28741).
Cass. n. 6799 del 2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26377/2020 R.G. proposto da : ORSI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Laudante, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA , n. 655 del 2020,depositata il 16/01/2020; Intimazione di pagamento– inizio dell’esecuzione forzata –termine decadenza –abrogazione – effetti.

Principio di diritto Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano . FATTI DI CAUSA 1. Massimo Orsi impugnava innanzi alla C.t.p. di Caserta intimazione di pagamento, notificatagli il 24 luglio 2017 dall’Agente della Riscossione in ragione di pregresso avviso di accertamento che si assumeva notificato il 22 novembre 2012 e divenuto definitivo il 21 gennaio 2013. La C.t.p., rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva il ricorso accertando la prescrizione del credito.

Avverso detta sentenza spiegavano appello entrambe le parti. L’agente di riscossione,con l’appello principale , censurava la sentenza per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso originario a causa dell’omessa vocatio in jus dell’Agenzia delle entrate quale titolare della pretesa impositiva e, comunque, per non essersi pronunciata sulla richiesta di chiamata in causadi quest’ultima; nel merito contestava la statuizione relativa alla prescrizione del credito evidenziando che tra l’avviso di accertamento e l’intimazione non era decorso il relativo termine.

Massimo Orsi, con l’appello incidentale , eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale perché proposto a mezzo di un procuratore esterno all’Ufficio in violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 56 del 1992. La C.t.r., dopo aver concesso con ordinanza interlocutoria termine per regolarizzare la costituzione dell’Ente di riscossione, rigettava l’appello incidentale ed accoglieva l’appello principale. Accertava che, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento, non si era verificata alcuna decadenza. Affermava in proposito che l’atto di accertamento è titolo immediatamente esecutivo sicché non era necessario alcun ulteriore atto nel termine di decadenza di cui all’art. 25 legge n. 1566 del 2005 e che il termine di decadenza del 31 Cons. est.

Rosanna Angarano 3 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento per avviare l’espropriazione forzata era stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett.

d) d.lgs. n. 159 del 2015. Infine, si pronunciava in ordine alla validità della notifica dell’intimazione di pagamento.

2. Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si difende a mezzo controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett.

d) d.lgs. n. 159 del 2015 non poteva essere applicataal termine di decadenza diun avviso di accertamento notificato nel 2012 in quanto non avente efficacia retroattiva; che , pertanto, si sarebbe dovuto fare esclusivamenteriferimento ai termini di decadenza previsti dall’art. 29 legge n. 78 del 2010, sicché l’Ente di Riscossione avrebbe dovuto notificare l’intimazione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Precisa che, poiché l’accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione in data 21 gennaio 2013, la notifica dell’intimazione di pagamento sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2016.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. per non aver dichiarato inammissibile l’appello principaleproposto a mezzo avvocato del libero foroe per aver concesso all ’Agente della Riscossione termine ex art. 182 cod. proc. civ., persanare la costituzione, e così ritenendo sanatala notifica dell’appello. Cons. est. Rosanna Angarano 4 3. Il secondo motivoè logicamente preliminare al primo in quanto prospetta l’inammissibilità dell’atto di appello sicché il suo accoglimento precluderebbe l’esame di ogni ulteriore questione.

Ilmotivo è infondato. 3.1. In primo luogo dove rammentarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte l'Agenzia delle Entrate–Riscossione (come l’Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370). 3.2.

Sotto altro profilo, va evidenziato che, i n generale , n el processo tributario trova applicazione l'art. 182 cod. proc. civ.,in forza del principio di integrazione delle disposizioni non incompatibili dettate dal Codice di procedura civile sancito dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo (Cass. 04/07/2019, n. 17986). Con particolare riferimento all’assistenza tecnica, poi,l’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992 fa espresso richiamo all’art. 182 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite, del resto, hanno chiaritonon sussistono preclusioni ermeneutiche ostative all'applicabilità anche al giudizio di appello dell'art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 546del 1992 (testo vigente ratione temporis.

Cfr. Cass., Sez. U., 13/12/2017, n. 29919) Quanto all’applicabilità dell’art. 182, secondo comma , cod. proc. civ.,alle sole ipotesi di nullità della procura alle liti o anche a quelle di inesistenza, si è precisato che la disposizione, nella formulazione Cons. est. Rosanna Angarano 5 anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti dellaprocura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad un vizio che determina lanullità della procura, nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza(Cass. 09/10/2023, n. 28251).

A questo proposito, tuttavia – a prescindere da l la fondatezza nel merito dell’eccezione sollevata dal contribuente secondo il quale l’Agente della Riscossione non poteva avvalersi di un avvocato del libero foro per la difesa innanzi alla C.t.r. –deve comunque escludersi che il vizio denunciato fosse da ricondurre alla categoria dell’inesistenza della procura. Questa Corte, infatti, ha già precisato che l’eventuale costituzione a mezzo avvocato del libero foro in ipotesi in cui la medesima è esclusa si ha un vizio di nullità del mandato difensivo (Cass. 09/11/2018, n. 28741). 3.3.

Correttamente, pertanto, la C.t.r. ha deciso il ricorso nel merito.

4. Il primo motivo è infondato. 4.1. L’art. 29 lettera e) d.l. n. 78 del 2010 prevedeva , all’ultimo capoverso, che l’espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo. Detta disposizione, tuttavia, è stata espressamente soppressa dall’art. 5, comma 1, lett.

d) d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. In mancanza di specifiche disposizioni transitorie,non previste nell’art. 15 d.l. cit. l’abrogazione ha avuto effetto immediato, ovvero dalla data del 22 ottobre 2015 stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2015. Pertanto, la disposizione invocata dal ricorrente che imponeva all’Amministrazione di avviare l’esecuzione forzata entro il termine Cons. est. Rosanna Angarano 6 anzidetto,alla data del 24 luglio 2017, in cui nella fattispecie i n esame è stata notificata l’intimazione di pagamento,non era più vigente. 4.2.

Va, per altro, evidenziato che l’abrogazione è intervenuta prima che fosse decorso il termine di decadenza che, in ragione della precedente disciplina, sarebbe maturato il 31 dicembre 2016, come ritenuto da entrambe le parti; sicché alla data in cui il termine di decadenza è stato soppresso (22 ottobre 2015, come detto) quest’ultimo non era nemmenogià decorso. 4.3. La pronuncia di legittimità invocata dalla contribuente (Cass.n. 6799 del 2019)si riferisce a tutt’altra fattispecie nella quale veniva in rilievo il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett.

c) d.P.R. n. 602 del 1973 che era stato modificato (e non abrogato) dall’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2015 cit. 4.4. Va pertanto, affermato il seguente principio di diritto «In tema di decadenza dall’azione esecutiva, la soppressione del termine di cui all’art. 29 lettera e) d.l. n. 78 del 2010 –il quale prevedeva all’ultimo capoverso che l’espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo –disposta dall’art. 5, comma 1, lett.

d) d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, ha efficacia immediata. Ne consegue che l’Amministrazione non incorre in decadenza ove, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso».

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate-Riscossionele spese del giudizio di legittimità, Cons. est. Rosanna Angarano 7 che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compens o, oltre alle spese prenotate a debito Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre