Cassation appeal dismissed for lack of interest due to client's request to terminate the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant requested the termination of the dispute, creating a lack of interest to continue the litigation. Although the client's lawyer sought to end the proceedings, the Court noted that the exact correspondence between the tax notices and the specific cartelle involved in the tax incentive could not be verified from the file. Consequently, the appeal was rejected for having become inadmissible due to the sudden absence of interest to pursue it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant requests the termination of the dispute, thereby demonstrating a lack of interest to cultivate the litigation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tiziana Cheli,rappresentata e difes a , giusta procura speciale in cal ce al ricorso, dall’Avvocato Raffaella d’Anna del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3170del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Milanoil 21/03/2016 e depositata il 25/05/2016; udita: Oggetto: rottamazione – sopravvenuta inammissibilità del ricorso. -2 - la relazione svoltain c.c. dal Consigliere Manuel Bianchi. RILEVATO E CONSIDERATO 1. Al la ricorrente veniva no notificat i gli avvis i di accertamento n n . T9D012B00526 e T9D012B00530,risp. relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi sulla scorta di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito della attività di “trasporto con taxi”.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i due distinti atti di ricorsodella contribuente, r ideterminando il reddito in riduzione, con compensazione delle spese del giudizio.
3. Con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, era viceversa rigettato l’ulteriore gravame della parte privata, con condanna alle spese e conferma della sentenza di primo grado.
4. Contro tale pronuncia, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi, che non verranno qui ripercorsi, posto che con successiva istanza in data 29 novembre 2025 il patrono di parte ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, così mostrando di non avere più interesse alla coltivazione della impugnazione.
5. La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, stante l’impossibilità di verificare, dagli atti, l’esatta corrispondenza delle cartelle oggetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento impugnati.
6. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo (come dichiara la stessa ricorrente domandando l’estinzione del giudizio).
7. Le spese processuali possono essere compensate, onde valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso. -3 - 8. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario della inammissibilità dell’impugnazione. P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in