Italian tax court dismisses appeal as prior typical tax assessment was already contested and pending.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayers had already contested the underlying typical tax assessment while it was pending. The court reasoned that under established jurisprudence, challenging a subsequent reminder notice does not create a new interest when the original claim is still being litigated. Consequently, the decision to dismiss the appeal was based on the lack of a distinct legal interest due to the ongoing nature of the primary proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 546/1992; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A taxpayer's right to challenge atypical tax acts does not preclude the duty to contest the corresponding typical act, and if the typical act remains pending, the interest to decide on the atypical act is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2910/2021 R.G. proposto da FIERRO PASQUALE e FIERRO DANIELA, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro COMUNE POZZUOLI -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 5000/2020 depositata il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI. FATTI DI CAUSA Nel 1996 i ricorrenti, fratelli, acquistarono la proprietà esclusiva di due appartamenti siti in via I Traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, del Comune di Pozzuoli, accatastati al foglio 48, n. 65 sub 1, quanto a Pasquale, e sub 2 quanto a Daniela.
Gli stessi acquistarono inoltre, in comunione e per metà ciascuno, un seminterrato pertinenziale accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137. Con separati ricorsi, i ricorrenti impugnarono due “solleciti di pagamento”, relativi alla TARI per l’anno 2017, singolarmente loro notificati dall’ente locale il 18/6/2018, in relazione al suindicato seminterrato nonché, quanto alla sola Daniela, anche con riferimento a una superficie di mq 28 in relazione a un immobile box sito in via Miliscola n. 133 p s 2 accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di cui era proprietaria dal 2014.
Nel procedimento radicato da Pasquale Fierro e con sentenza 3402/2019, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respinse il ricorso. Altrettanto fece il medesimo giudice, con sentenza n. 3950/2019, quanto al ricorso radicato da Daniela. Sugli appelli dei ricorrenti, che furono riuniti in sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, li respinse. Propongono ricorso per cassazione gli appellati sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Il Comune di Pozzuoli, pur notificato del ricorso in data 7/1/2021, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge dal ricorso (punto 5 pag. 6), I ricorrenti hanno impugnato tutti gli accertamenti man mano notificati”, dovendosi pertanto ritenere che siano stati impugnati gli avvisi d’accertamento prodromici alla emissione dei solleciti qui impugnati. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass.
Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio. 2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va datoatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il