Cassation appeal dismissed as inadmissible due to pending typical tax assessment proceedings on the same subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer had already filed and was pursuing opposition proceedings against the typical tax assessment for the same years. The taxpayer argued that the current appeal was necessary to challenge the tax surface area, but the Court found the interest in deciding this specific case was extinguished by the existence of the pending typical proceedings. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. 546/1992; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: The taxpayer's right to challenge a typical tax assessment is exclusive; filing a cassation appeal against a preliminary notice while typical proceedings are pending extinguishes the interest in the cassation case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27645/2019 R.G. proposto da FIERRO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIERRO FRANCESCO (FRRFNC45C07G964N) -ricorrente- contro COMUNE DI POZZUOLI -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 5551/2019 depositata il 24/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI. FATTI DI CAUSA Nel 1996 il ricorrente acquistò la proprietà esclusiva di un appartamento sito in via I Traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, del Comune di Pozzuoli, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 1, nonché, unitamente alla sorella Daniela che aveva acquistato in via esclusiva l’appartamento sub 2, la proprietà in comunione pro indiviso, per la quota di metà ciascuno, d’un seminterrato accatastato come sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137, quale pertinenza dei rispettivi appartamenti.
Il 14/2/2018 gli furono notificati tre avvisi, denominati “sollecito di pagamento”, relativi alla TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016 in merito al citato seminterrato. Contro i predetti atti il ricorrente presentò ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando che la superficie tassabile ammontasse a soli 54 mq,e non 98 come preteso dal Comune, la mancata riduzione del 25% per l’asserito vincolo di pertinenzialità all’appartamento citato nonché per l’erroneità del riferimento alle risultanze catastali. Il giudice tributario di primo grado, con sentenza n. 18071/2018, respinse il ricorso ritenendo che l’avviso fosse conforme alle superfici già accertate a fini TARSU per l’anno 2013, dovendosi applicare il principio del c.d.
“ruolo consolidato”, in assenza di variazioni dichiarate, ai sensi dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013. Su appello del contribuente la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse l’appello confermando la pronuncia di primo grado ma con diversa motivazione. Ricorre per cassazione il contribuente, eccependo preliminarmente il giudicato nel frattempo intervenuto sulla citata sentenza n. 16692/2018 e formulando cinque motivi di censura, integrati da successiva memoria. Il Comune di Pozzuoli, cui fu notificato il ricorso il 13/9/2019, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che lo stesso contribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge implicitamente dal ricorso ed esplicitamente dalla memoria integrativa (pag. 4) , al momento della proposizione dell’originario ricorso: “Pendevano giudizi di opposizione ad accertamenti TARI per le annualità 2014 e 2015, ai quali sono seguiti solleciti impugnati in questa sede”. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass.
Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico l’opposizione agli atti impositivi tipici era già pendente al momento dell’instaurazione del presente procedimento e il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento, non questo. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio. 2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.
P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il