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Decreto — n. 33115/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33115/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33115/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17493/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro POLICENTRO DAUNIA SPA, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO CALI', che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n.1922/2023 depositata il 27/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33115/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17493/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro POLICENTRO DAUNIA SPA, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO CALI', che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n.1922/2023 depositata il 27/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contenzioso tributario liquidazione aziendale a fini fiscali procedura di tassazione fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17493/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro POLICENTRO DAUNIA SPA, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO CALI', che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n.1922/2023 depositata il 27/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17493/2023 Numero sezionale 4329/2025 Numero di raccolta generale 33115/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 17493/2023 Numero sezionale 4329/2025 Numero di raccolta generale 33115/2025 Data pubblicazione 18/12/2025