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Ordinanza — n. 33081/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility of evidence and lack of interest in omitted procedural points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's rejection of a taxpayer's cost deduction claim. The taxpayer argued that the tribunal improperly used unsubmitted documents and failed to address a specific procedural objection, but the court found these grounds inadmissible or irrelevant. Consequently, the appeal was rejected because the taxpayer had not raised the evidence issue in the prior appeal and the agency lacked interest in the omitted procedural point.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Evidence not produced in the administrative phase is inadmissible in court proceedings unless the taxpayer was warned of the consequences, and the tax authority lacks interest in procedural objections that do not affect the substantive existence of the operations.

Parole chiave

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tax deduction costs administrative evidence procedural inadmissibility tax appeal review burden of proof tax agency appeal procedural interest deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
La questione dell’inammissibilità (ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973) della documentazione utilizzata dalla Corte regionale per ritenere giustificati i pagamenti effettuati in favore della Easy s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 109 d.P.R. n. 917/1986
Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

A sul ricorso iscritto al n. 3788/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro GRECO RITA - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 538/2018, depositata il 19 luglio 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TR 601T501128 /2014, notificato il 9 maggio 2014,l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso recuperava a tassazione, nei AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF-IVA-IRAP 2009. R.G. N.3788/2019 Pres. est. Valentino Lenoci confronti di Greco Rita (esercente l’attività di «confezione di abbigliamento o indumenti particolari»), per l’anno d’imposta 2009, l’importo di € 120.178,00, quale costo ritenuto non deducibile ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), in quanto non era stata fornita la prova certa che il costo fosse stato effettivamente sostenuto, accertando quindi un reddito d’impresa di € 135.763,00 per l’anno suddetto (in luogo di quello dichiarato di € 15.585,00), con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP, IVA e relative addizionali.

2. Avverso l’avviso di accertamento in questione Greco Rita proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la quale, con sentenza n. 1064/2014, depositata il 9 novembre 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 538/2018, pronunciata il 12 luglio 2018 e depositata in segreteria il 19 luglio 2018, rigettava l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il29 gennaio 2019). Non si è costituita in giudizio Greco Rita, rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. R.G. N.3788/2019 Pres. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, proposto dall’Ufficio, riguardante il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale in ordine alla dedotta mancata richiesta di chiarimenti, dopo la produzione documentale effettuata dalla contribuente, a seguito dell’invio del richiesto questionario. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che, nel caso di specie, la certezza dei costi dedotti e la loro inerenza non avrebbe potuto desumersi dalla sola descrizione contenuta nelle fatture esibite,in assenza di un contratto scritto a giustificazione di tali costi, che peraltro apparivano sproporzionati e non coerenti con l’attività d’impresa. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene denunciata la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.

Rileva, in particolare, che la C.T.R. ha utilizzato, ai fini della decisione, dei documenti (in particolare, bonifici e documenti di trasporto) che non erano stati esibiti in fase R.G. N.3788/2019 Pres. est. Valentino Lenoci amministrativa, in quanto in quest’ultima la contribuente aveva esibito esclusivamente le fatture.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, che deve ritenersi inammissibile. La questione dell’inammissibilità (ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973) della documentazione utilizzata dalla Corte regionale per ritenere giustificati i pagamenti effettuati in favore della Easy s.r.l. non risulta, in fatti, proposta in sede di appello. In ogni caso, il motivo è infondato, in quanto l’Ufficio neanchededuce neanche che vi era stato l’avvertimento che, in caso di mancata produzione documentale nella fase amministrativa, i documenti sarebbero stato inutilizzabili in sede processuale, come previsto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.

Peraltro, nella sentenza impugnata si dà atto che alle fatture depositate in sede di risposta al questionario « erano stati allegati i relativi documenti di trasporto e , soprattutto, gli estratti-conto e le distinte di pagamento relative ai bonifici di pagamento eseguiti dalla contribuente Greco Rita in favore del fornitore Easy s.r.l.», e quindi la Corte regionale ha accertato che tali documenti erano stati prodotti nella fase amministrativa. 2.2. Sempre per ragioni di ordine logico-giuridico, deve ora procedersi ad esaminare il secondo motivo di ricorso, che è anch’esso inammissibile.

R.G. N.3788/2019 Pres. est. Valentino Lenoci L’Ufficio contesta, sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., in relazione all’effettività dei costi ed alla loro inerenza, profili sui quali motiva adeguatamente. Peraltro, la Corte regionale ha correttamente applicato i principi in tema di onere della prova, avendo ritenuto che la contribuente avesse dimostrato di avere realmente sostenuto i costi dedotti, e che si trattasse di oneri inerenti rispetto all’attività d’impresa svolta. 2.3. Il primo motivo è pure inammissibile.

Avendo la C.T.R. accertato che i costi dedotti erano riferiti ad operazioni realmente esistenti, e per costi pertinenti, sulla questione dell’omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante il rispetto del previo contraddittorio preventivo l’Agenzia delle Entrate è priva di interesse, in quanto l’eventuale affermazione del rispetto di tale obbligo non incide, comunque, sulla questione della effettiva esistenza delle operazioni passive i cui costi sono stati recuperati a tassazione, così come accertato dalla Corte territoriale.

3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 m