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Ordinanza — n. 33079/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling synthetic income verification requires explicit reasons for multiple years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33079/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax authority's synthetic income verification, quashing the lower court's decision. The authority had assessed additional income for 2008 based on a vehicle purchase in 2009 without explicitly stating reasons for the discrepancy across multiple tax years. The court held that while synthetic assessments are permitted, the tax act must clearly articulate the rationale for deeming a declaration incongruous for periods other than the one directly assessed. Consequently, the lower court erred by failing to examine these specific substantive arguments, necessitating a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: For synthetic income assessments covering multiple tax years, the tax authority must explicitly state the reasons for incongruity in the act; failure to do so renders the assessment legally flawed, and the losing party in the first instance must expressly reiterate unexamined arguments in the appeal rather than relying on generic references.

Parole chiave

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synthetic income assessment tax verification multiple years explicit reasons requirement tax appeal procedural rules incongruous declaration remand for new trial tax authority burden rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R.
Art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c.
600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 370, primo comma, c.p.c.
Valentino Lenoci L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
Art. 375, comma 2, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 maggio 2017, n. 10972
Cass. 5 novembre 2008, n. 26541
Cass. 1° dicembre 2023, n. 33649
Cass. 17 luglio 2025, n. 19755
anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19755).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 1587/2018R.G. proposto da: PIVETTI CARLO,rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelita Rizza, Stefano Martone e Miki Eritale in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 54/2017, depositata il 22 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott.

Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2008. R.G. N.1587/2018 Pres. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. TBA01T301097/2013, notificato il 5 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bolzano accertava sinteticamente, nei confronti di Pivetti Carlo, un maggior reddito di € 40.461,25 per l’anno 2008, discostantesi di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992.

Tale accertamento si basava sulla proprietà, nell’anno d’imposta 2008, di un autoveicolo a gasolio, di cavalli fiscali 24, immatricolato nel 2004, e sull’acquisto, nell’anno 2009, di una nuova autovettura a gasolio del valore di €28.900,01.

2. Avverso l’avviso di accertamento in questione Pivetti Carlo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano la quale, con sentenza n. 45/2016, depositata il 30 marzo 2016, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato - in quanto non facente riferimento ad un anno d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso - e condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 54/2017, pronunciata il 28 aprile 2017 e depositata in segreteria il 22 maggio 2017, accoglieva l’appello , confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pivetti Carlo, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 20 dicembre 2017). R.G. N.1587/2018 Pres. est. Valentino Lenoci L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.di secondo grado, l’Ufficio aveva l’obbligo, nell’avviso di accertamento, di indicare espressamente il riferimento a più periodi di imposta , dovendo considerare la non congruità del reddito dichiarato rispettoagli elementi indicativi della capacità contributiva per due o più periodi d’imposta. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, che la C.T. di secondo grado aveva erroneamente ritenuto di non esaminare le altre questioni sollevate con il ricorso introduttivo, ritenute assorbite in primo grado, per non avere il contribuente proposto appello R.G. N.1587/2018 Pres. est. Valentino Lenoci incidentale, avendo egli comunque riproposto tali questioni con la comparsa di costituzione in appello. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che la Corte di secondo gradoaveva erroneamente omesso di esaminare le specifiche eccezioni ed argomentazioni sollevate sia nel ricorso originario che nelle controdeduzioni in appello.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero,ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, (nel testo vigente ratione temporis negli anni cui l’accertamento si riferisce), l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia, come è stato già affermato da questa Corte, il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stessoabbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (Cass. 5 maggio 2017, n. 10972;

Cass.5 novembre 2008, n. 26541). R.G. N.1587/2018 Pres. est. Valentino Lenoci 2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi fondati. Ed invero, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 1° dicembre 2023, n. 33649;v. anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19755).

Ne consegue, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale aveva l’obbligo di esaminare le questioni ritenute assorbite in primo grado, indipendentemente dalla proposizione di un appello incidentale sul punto.

3. Il ricorso deve, quindi, essere complessivamente accolto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di R.G. N.1587/2018 Pres. est. Valentino Lenoci secondo grado di Bolzano, in diversa co