Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; DB Motors withdrew appeal without requesting decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant, DB Motors, remained silent for 40 days after the court proposed a settlement. The respondent, the Revenue Agency, argued that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, leading to the extinction of the case and mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and triggering mutual cost compensation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26177/2019 R.G. proposto da: DB MOTORS SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO PIZZUTELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST. LATINA n. 2304/2018 depositata il 12/04/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 26177/2019 Numero sezionale 4320/2025 Numero di raccolta generale 32982/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 26177/2019 Numero sezionale 4320/2025 Numero di raccolta generale 32982/2025 Data pubblicazione 17/12/2025