Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; procedural extinction under Art. 380-bis c.p.c. applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Fuscaldo, had not responded to the court's proposal to terminate the proceedings, while the opposing party, the Revenue Agency, had not contested the silence. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to extinguish the case and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4434/2022 R.G. proposto da: FUSCALDO GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE FORTE unitamente all’avvocato GIORGIO TEDESCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA-MILANO n. 2499/2021 depositata il 02/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 4434/2022 Numero sezionale 4315/2025 Numero di raccolta generale 32967/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 4434/2022 Numero sezionale 4315/2025 Numero di raccolta generale 32967/2025 Data pubblicazione 17/12/2025