Tax court process extinguished by simplified debt definition under new 2025 legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the applicant's adoption of the simplified debt definition under the new 2025 legislation. The Regional Tax Commission confirmed that this procedural step automatically terminated the proceedings and rendered prior judgments ineffective. Consequently, the Court dismissed the appeal against the decision to close the case without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The adoption of a simplified debt definition by the taxpayer pursuant to the new law automatically extinguishes the judicial process, rendering all prior substantive judgments ineffective and making payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26643/2021 R.G. proposto da: DREAM HOUSE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato ISABELLA FERRISE contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 1606/ 13/ 2021 depositata il 19/03/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2025 La