Court declares process extinguished due to tax debt cancellation under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the legal process extinguished following the Regional Tax Commission's ruling on the 2022 scrapping law. The private party submitted documentation regarding debt cancellation under Article 1 of Law 197/2022, arguing for the extinction of charges assigned to collection agents. The court upheld this outcome by confirming that such cancellations render prior judgments ineffective and that payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when tax debts are extinguished under the scrapping law provisions, the legal process is automatically terminated and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12120/2022 R.G. proposto da: BALZANO BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO FERRAGINA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE n. 1291/03/2021 depositata il 05/11/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2025 La Presi