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Ordinanza — n. 32943/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to superseded interest in action after full debt satisfaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32943/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer had already been fully satisfied of the debt in a prior enforcement proceeding. The taxpayer argued for the remaining 50% of the refund, while the tax agency claimed statutory reductions prevented full payment. The court ruled that since the creditor's claim was extinguished by the prior satisfaction, the interest in acting for this new appeal had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380 bis.1 c.p.c.: An appeal for enforcement is inadmissible if the underlying claim has been fully satisfied in a prior proceeding, causing a superseded lack of interest in acting.

Parole chiave

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superseded interest in action tax enforcement appeal full satisfaction of debt Corte di Giustizia Tributaria inadmissibility of appeal tax refund obligation prior satisfaction extinguishes claim detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 70 d.lgs. n. 546/1992
Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Col ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, introduttivo del giudizio e proposto in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 13 comma 1 bis
Essendo l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta si d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20066 / 20 24 R.G. propost o da : Vanella Diego (C.F. VNLDGI44R28F258Z ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Luca Licitra , con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – OTTEMPERANZA- RIMBORSO r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3025 /20 2 4 , depositat a in data 16/4/2024;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Col ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, introduttivo del giudizio e proposto in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d. lgs. n. 546/1992, Diego Vanella (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) espo se che la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, con la sentenza n. 1653/4/15 aveva condannato l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, al rimborso della somma di euro 29.018,63, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda di rimborso al soddisfo.

Aggiunse che la sentenza era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5853/13/20, la quale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Si trattava, in particolare, di somme dovute a titolo di rimborso d’imposte dirette in relazione al sisma che nel 1990 aveva colpito (fra l’altro anche) la provincia di Ragusa. Esposeche l’ufficio soccombente aveva versato al creditore solamente il 50% della sorte capitale dovuta oltre interessi mediante tre distinti bonifici, rimanendo quindi debitore della somma di euro 14.509,32 oltre interessi.

Permaneva pertanto l’inadempimento dell’Agenzia delle Entrate, nonostante la notifica dell’atto di messa in mora. r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ricorse pertanto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché la stessa adottasse i provvedimenti necessarî all’ottemperanza delle citate sentenze, con l’adozione d’ogni provvedimento all’uopo ritenuto opportuno e/o necessario, compresa la delega d’un Componente del Collegio ovvero la nomina d’un commissario ad acta e con la condanna dell’Agenzia alle spese del procedimento.

Instauratosi il contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate contestò la pretesa del ricorrente deducendo d’aver provveduto al pagamento integrale in quanto occorreva tenere conto delle prescrizioni normative di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, con riduzione al 50%. Richiamò i provvedimenti del Direttore Generale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze a riprova dell’incapienza dello stanziamento finanziario per complessivi 160 milioni di euro con conseguente impossibilità della restituzione integrale a tutti gli aventi diritto delle somme richieste.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con l’impugnata sentenza, rigettò il ricorso, ritenendo provata l’insufficienza dei fondi previsti dall’art. 1, comma 665, l. 190/2014 (e ss.mm.ii.) e ritenendo di non poter fare luogo, per tale motivo, al rimborso del rimanente 50%, neppure col ricorso al commissario ad acta e al c.d. ‘conto in sospeso’. Avverso la sentenza pronunciata in sede di ottemperanza, il contribuente ha proposto ricorso articolato in un solo motivo. L’Agenzia delle Entrateha depositato un mero atto di costituzione.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione In memoria, il contribuente ha dato atto di essere stato integralmente soddisfatto del credito fatto valere nel giudizio di ottemperanza dinanzi r.g. n. 20066/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. Angelo Napolitano al giudice tributario, sicché occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

Essendo l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta si d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di in