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Ordinanza — n. 32907/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding extra-accounting profits and doubled assessment terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming an assessment of extra-accounting profits. The taxpayer argued that the tax authority could not double assessment terms without a prior criminal investigation and that the court erred in treating the taxpayer's confession as legally binding evidence. The court held that Article 43 of the 1973 Tax Code only requires an abstract link to a potential crime, not a completed criminal proceeding, and that the taxpayer's statements did not constitute a confession favorable to their position.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.P.R. n. 600/1973; Art. 2730 c.c.: The provision on doubled assessment terms for extra-accounting profits does not require a completed criminal investigation, only an abstract connection to a potential offense, and a taxpayer's confession cannot be used to reduce tax liability if the tax authority contests the added facts.

Parole chiave

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extra-accounting profits doubled assessment terms tax confession evidence criminal link requirement società di capitali reddito non dichiarato dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Oggetto: utili extracontabili –raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973– applicabilità ai soci di società di capitali.
Art. 2730 c.c.
Art. 2734 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n.
Art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973
d.lgs. n. 74 del 2000
4, d.lgs. n. 74 del 2000), non avrebbe potuto trovare applicazione il raddoppio dei termini di cui all’art.
art. 360 c.p
Con il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n.
art. 2734 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, ordinanza n. 8768 del 03/04/2024, Rv. 670672-01
Mentre,nella presente vicenda processuale, l’Agenzi a fiscale ha sempre espressamente contestato(nel senso richiesto da Sez. 1, ordinanza n. 8768 del 03/04/2024, Rv. 670672-01), per genericità e infondatezza,la verità di tali “fatti”.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luciano Rebecca rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Loris Tosi del Foro di Venezia e Giuseppe Marini del Foro di Roma, che hanno indicato recapito PEC – rinuncianti al mandato(atto di rinuncia del 4 sett. 2018); -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 698del 2016, pronunciata dalla Commissione t ributaria regionale di Venezia-Mestre il 21/04/2016 e depositatail 26/05/2016; udita: la relazione svoltain c.c. dal Consigliere Manuel Bianchi.

Oggetto: utili extracontabili –raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973– applicabilità ai soci di società di capitali. -2 - FATTI DI CAUSA 1.Al ricorrente veniva notificato in data 20 dicembre 2013 l’avviso di accertamento n. T6X01B S 03175 , relativo all’anno di imposta 2004 ed avente ad oggetto l’imputazione di ricavi extracontabili, in ragione della sua percentuale di partecipazione alle società , ritenute a ristretta base societaria, Record Cucine s.r.l. e Bloch s.r.l., delle quali era stato anche legale rappresentante. 2.La Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo tardiva la notificazione del predetto avviso, in quanto, non avendo l’Ufficio presentato denuncia penale per il reato di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000), non avrebbe potuto trovare applicazione il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.In appello, con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, veniva tuttavia accolto il gravame proposto dall’Erario e dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento in questione.

4. Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il privato contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La Procura generale, nella persona della sost. proc. dott.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 , perché l a valutazione rimessa al giudice tributario circa la ricorrenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia non potrebbe consistere nella presunzione di distribuzione di ricavi extracontabili ai soci. L’argomento non è fondato. La parte travisa il significato della disposizione, che invece è stata rettamente interpretata dalGiudice di merito. -3 - L’art. 43 cit. non regola una responsabilità di natura penale , bensì i termini per l’accertamento di un reddito a fini fiscali.

Non postula, dunque, il previo e completo accertamento di unaviolazione penale in capo ad ogni soggetto rispetto al quale venga contestato un maggior reddito, bensì si limita a riconnettere alla configurabilità astratta di una fattispecie di reato (collegata all’aumento della capacità contributiva e commessa nel periodo di imposta) la conseguenza del raddoppio dei termini. Su tali profili, del resto, è pertinente il richiamo da parte della Commissione regionale alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011. Bene, dunque, ha motivato la CTR scrivendo che il termine più ampio si estende anche ai soci “oggettivamente”, perché anche di recente questa Suprema Corte ha affermato:

“In tema di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato ‘ per trasparenza ’ ai soci accomandanti ” (Cass. Sez. 5, 07/06/2024, n. 15999, Rv. 671289-01). La valenza del medesimo principio anche per le società con personalità giuridica,si giustifica senz’altro nelle ipotesi in cui tali enti siano, come nella specie, compagini tutt’altro che ampiamente articolate e dunque meri schermi delle operazioni compiute in proprio dal legale rappresentante o amministratore; in quanto fatti pacifici, si consideri che all’odierno ricorrente, l.r. delle due società, era riportabile il conto corrente sammarinese sui cui erano stati versati gli utili non contabilizzatipoi oggetto di accertamento.

Non può in ogni caso trascurarsi che l’infondatezza della doglianza derivaanche dalla semplice constatazione che tutte le volte in cui, sul socio, gravi, come nell’ipotesi in esame , un obbligo di dichiarazione che, se inadempiuto, dà luogo alle violazioni di cui all’art. 4 o 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, la S.C. ha sempre applicato il termine raddoppiato di cui all’art. 43 -4 - cit.anche ai soci (cfr. Cass. 7/10/2015, n. 20043 e Cass. 2/07/2018, n. 17212, non massimate). In particolare, Sez. 5, o rdinanza n. 18451 del 2021 , ha espresso, in motivazione, il seguente principio di diritto, che si fa proprio:

«l’accertamento tributario nei confronti della società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; deve quindi concludersi nel senso che, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale (nella specie una S.p.A.), deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società».

2. Il secondo motivo, a mente dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. ( artt. 36 e 61 d.lgs. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), asserisce il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza gravata, in ordine alla già intervenuta scadenza dei termini ordinari per la notifica dell’avviso di accertamento (31 dicembre 2009) al momento dell’acquisizione della notitia criminis. Anche questadoglianza è infondata. È noto che con il mezzo indicato al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. la motivazione del provvedimento impug nato in cassazione non è denunciabile per mera insufficienza, poiché tale vizio è stato espunto fra quelli proponibili al Giudice di legittimità.

Le uniche figure, da interpretarsirestrittivamente, di vizio di motivazione sono appunto la motivazione inesistente perché assente, irrimediabilmente contraddittoria/perplessa, o apparente, cioè dotata di veste grafica,ma dal contenuto apodittico o comunque priva di un confronto critico con la regiudicanda (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01, allacui stregua l a rifor mulazione dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l.7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei -5 - canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “ minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Nel caso in esame, la censurata sentenza non si sottrae all’obbligo costituzionale di motivazione e potrebbe tuttalpiù essere criticata per insufficienza. Essa, invero, è conforme a legge laddove conclude per l’applicabilità del meccanismo di raddoppio dei termini di cui all’art. 43 anche qualora l’acquisizione della notizia di reato sia successiva alla scadenza del termine ordinario. D’altra parte, la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata riproduzione della “clausoladi salvaguardia” di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015nella l. cd. di stabilità , n. 208 del 201 5 , ne avrebbe comportato l’implicita abrogazione, è del tutto priva di pregio giuridico ; sicché la sua smentita nonmerita soverchio impegno argomentativo.

È infatti evidente che la mancata riproduzione ne ha comportato il mantenimento, tutt’altro che l’implicita abrogazione. Giovi qui soltanto rammentare che questa Sezione, con sentenza n. 36474 del 24/11/2021 (Rv. 663058-01),non ha mancato di chiarire che la nuova disciplina introdotta con la cit. l. n. 208 del 2015 vale solo per gli avvisi di accertamento notificati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015, mentre per quelli pregressi trova applicazione il testo previgente dell’art. 43, comma 3 , del d.P.R. 600 del 19 73 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. 633del 1972.

3. Con la terza censura, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., cisi duole dell’errore in procedendo asseritamente commesso dai Giudici di appello, laddove questi non avrebbero riconosciuto valore di prova legale alla confessione (stragiudiziale) del contribuente in ordine alla utilizzazione degli assegni “in nero” (non già per una distribuzione fra i soci bensì) per compiere acquisti, non contabilizzati, ma pur sempre nell’interesse della società. -6 - Il mezzo di ricorso è infondato, perché travisa il concetto di prova confessoria, pretendendo che da questa possano derivareeffetti favorevoli al dichiarante.

Al contrario, come discende dalla stessa definizione normativa (art.2730 c.c.), la confessione èla dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Nel presente contenzioso, le circostanz e propalate dal contribuente non determinano alcun esitofavorevole all’Agenzia controricorrente . N é d’altro canto , anche a voler annettere tale significato(cioè di vera e propria confessione) alle spiegazioniconcernenti la provenienza del denaro rinvenuto da vendite non registrate, non si deve dimenticare che «quando alla dichiarazione indicata dall’articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte» (così l’art. 2734 c.c.).

Mentre,nella presente vicenda processuale, l’Agenzi a fiscale ha sempre espressamente contestato(nel senso richiesto da Sez. 1, ordinanza n. 8768 del 03/04/2024, Rv. 670672-01), per genericità e infondatezza,la verità di tali “fatti”.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia ancora una volta nullità della sentenza per motivazione illogica e incomprensibile in ordine al mancato accoglimento della richiesta di ridurre le riprese tributarie al 12,5 per cento della quota parte diutili (netti) accertati in capo alle società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 (“Ritenuta sui dividendi”) del d.P.R. n. 600 del 1973. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. Invero, la CTR, nell’avallare la ricostruzione dell’Ufficio appellante, ha rigettato la ricostruzione della parte privata ed ha viceversaritenuto fondato l’avviso di accertamento erariale, così relegando alla completa irrilevanza ogni richiamo a norme, quali appunto l’art. 27 cit., la cui applicazione postula naturalmente una procedura ufficiale e formale di distribuzione degli -7 - utili, certamente non ravvisabile a fronte di ricavi occultati e non contabilizzati.

Il ricorso, in definitiva, deve essere respintoe il ricorrente condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese processualidel giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo un